Legge del 1934 numero 64 art. 10


1. Il notaio che non tiene il registro di cui all'articolo 6 ovvero che lo pone in uso senza le formalità di cui allo stesso articolo è punito con la sospensione da uno a sei mesi.
2. In caso di recidiva nell'infrazione di cui al comma 1, si applica la sospensione da due mesi ad un anno.
3. Il notaio che contravviene alle disposizioni sulle annotazioni da eseguire nel registro e nell'estratto di cui all'articolo 6, commi primo e secondo, ed all'articolo 7, è punito con la sanzione pecuniaria da 21 euro a 105 euro e, nei casi più gravi, con la sospensione nella misura di cui al comma 2.
(Articolo, da ultimo, così sostituito dall'art. 51, D.Lgs. 1° agosto 2006, n. 249)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1934 numero 64 art. 10"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti