Legge del 1926 numero 562 art. Unico


Salvi gli effetti dei provvedimenti di modifica o di revoca
adottati in virtù di delegazione di poteri legislativi, sono
convertiti in legge i decreti luogotenenziali ed i decreti-legge
indicati nella tabella A annessa alla presente legge.
Inoltre sono apportate le seguenti modifiche ai due decreti-legge
sottoindicati:
Ministero dell'economia nazionale.
Al decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1279:
All'art. 1, seconda riga, dopo la parola <> aggiungere:
<> così che
l'articolo risulta il seguente:
<1925-26, se ad esse si limiti la durata del contratto, ed in ogni
caso fino al termine del contratto stesso, i locatori di fondi
rustici indicati nel regio decreto 10 settembre 1923, n. 2023,
avranno diritto a percepire gli stessi aumenti di canone loro
attribuiti per le annate agrarie 1923-24 e 1924-25 a norma del citato
decreto>>.
Al decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1735:
Alla quinta riga dell'articolo unico, dopo la parola: <>,
aggiungere <>, così che l'articolo risulta il
seguente:
<l'azienda cooperativa un rapporto di impiego e di lavoro di carattere
continuativo, per il quale percepiscano una retribuzione in denaro o
in natura a carico del bilancio sociale non hanno diritto di
partecipare, per tutta la durata di tale rapporto di impiego o di
lavoro, alle votazioni nelle assemblee convocate per l'approvazione
del bilancio e per la elezione degli amministratori e dei sindaci
della cooperativa stessa. Le votazioni alle quali essi abbiano
partecipato sono nulle>>.
Sono altresì convalidati i decreti reali, indicati nella tabella B
annessa alla presente legge, per prelevamenti di somme dal fondo di
riserva per le spese impreviste.

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