Legato a favore del creditore e insussistenza del debito



Ci si interroga sulle conseguenze dell'insussistenza del debito nell'ipotesi in cui il testatore abbia disposto un legato in favore del proprio (supposto) creditore ai sensi dell'art. 659 cod.civ..

Occorre in primo luogo osservare che il quesito riguarda l'ipotesi in cui il disponente abbia fatto menzione del credito nell'atto di ultima volontà
nota1.

In primo luogo può darsi che il testatore abbia scientemente ed intenzionalmente evocato un debito che in effetti non ha. I motivi possono essere vari: si pensi alla volontà di beneficiare un soggetto evitando che il lascito vada ad essere computato ex art. 556 cod. civ. ai fini della verifica di eventuale lesione della legittima. La fattispecie può essere ricondotta alla simulazione, in ordine alla cui prova l'interessato, quand'anche rivestisse la qualità di legittimario, non rinverrà le limitazioni vigenti tra le parti ai sensi dell'art. 1417 cod.civ. .

Comunque il nodo è estraneo alla problematica di cui all'art. 659 cod.civ. nota2.
E' altresì possibile che il credito, originariamente esistente, sia venuto meno perchè estinto per varie cause (perchè il testatore ha provveduto al pagamento successivamente alla confezione del testamento; in esito all'adempimento di un diverso soggetto (ad insaputa del debitore, ricadendosi nell'ipotesi dell'adempimento del terzo di cui all'art.1180 cod.civ. ovvero su incarico del debitore stesso: delegazione di pagamento ai sensi dell'art.1271 cod.civ.). E' da segnalare al proposito un contrasto interpretativo tra chi reputa che il legato mantenga la propria efficacia come liberalità nota3 e chi, al contrario, ritiene che la sopravvenuta estinzione dell'obbligazione non possa non comportare la parallela caducazione del lascito, evidentemente operato allo scopo di estinguere il debito nota4. Ancora una volta è il caso di osservare come si tratti di apprezzare concretamente la volontà del de cuius. Si pensi al caso in cui Tizio, dopo aver legato 1000 a favore di Caio, riconosciutolo nel testamento come proprio debitore, provveda in un momento successivo a pagare il proprio debito, palesando all'esito di questa operazione di voler mantenere il legato. E' precisamente qui il nodo più difficile. Se è chiaro che una siffatta manifestazione scritta non crea alcun problema, dal momento che equivale ad una nuova manifestazione di volontà testamentaria in grado di recuperare un intento altrimenti svanito, dubbi e questioni investono eventuali dichiarazioni verbali o quantomeno prive del requisito dell'olografia. Il ragionamento è il seguente: venuto meno il debito non può che seguire la caducazione della disposizione che la presupponeva, non essendo contrassegnata da una causa liberale. Quello che parrebbe mero ripristino del legato, in realtà sarebbe una nuova ed autonoma disposizione per l'appunto a titolo di legato. Essa, come tale, non può prescindere da una manifestazione della volontà testamentaria qualificata dai requisiti che la legge al riguardo contempla.

Rimane da esaminare il caso in cui il testatore si sia deciso a disporre il legato in conseguenza di un errore, reputando cioè di essere debitore del beneficiario mentre nulla deve a costui. L'ipotesi può essere agevolmente risolta facendo riferimento al II comma dell'art.624 cod.civ., ai sensi del quale la disposizione può essere annullata per errore sul motivo nota5.

Note

nota1

E' chiaro infatti che tutta la problematica relativa alla presunzione posta dalla citata norma circa l'intento liberale del testatore (intento che può mancare nell'ipotesi in cui egli abbia a menzionare il proprio debito nei confronti del legatario) non ha modo di porsi quando del debito non sia fatta menzione nel testamento. Difetto di menzione e insussistenza del debito si riannodano logicamente, elidendo la questione.
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nota2

Si tratta infatti non di un legato di debito, ma di una vera e propria liberalità: Bonilini, I legati, in Comm.cod.civ., diretto da Schlesinger, Milano, 2001, p.301.
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nota3

Cass.Civ. Sez. II, 3101/68 in Foro it., 1969, I, c.1598.
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nota4

Gangi, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, vol.II, Milano, 1964, p.85; Masi, Dei legati, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1979, p.85. Cfr. anche Capozzi, Successioni e donazioni, t.2, Milano, 2002, p.658, secondo il quale la caducazione è riconducibile al fatto cheil testatore si sarebbe determinato a disporre il legato a cagione di un errore sul motivo, da ampiamente intendersi (vale a dire con riferimento alla sussistenza del debito anche al momento della morte). L'opinione non pare tuttavia da accogliersi in relazione all'argomento, sembrando una forzatura poter parlare, nel caso in esame, di motivo erroneo.
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nota5

In questo senso: Capozzi, op.cit., p.658.
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Bibliografia

  • BONILINI, I legati , Milano, Comm. cod. civ. dir. da Schlesinger, 2001
  • GANGI, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, 1964
  • MASI, Dei legati, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1979

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