Il legato di debito



Il legato fatto al creditore menzionando il debito, comunemente appellato come legato di debito nota1 in contrapposizione con il legato a favore del creditore (art.659 cod.civ. ), possiede una valenza ed una natura giuridica del tutto peculiari.

Anzitutto dalla norma citata si ritrae che l'attribuzione si presume fatta a scopo di pagamento. Quando si dia conto del contrario (che cioè, nonostante la menzione del debito, il disponente abbia voluto beneficiare il proprio creditore al quale peraltro spetti anche il diritto di essere pagato) si tratterà di legato in favore del creditore, figura che sarà assoggettata a separata analisi.

Chiarito questo aspetto, che cioè il legato di debito in senso stretto è quello operato in considerazione del debito e solvendi causa, è possibile che ci si occupi della effettiva consistenza dell'attribuzione. Si tratta di vero e proprio legato? Nonostante l'apparenza verbale, è il caso di riferire una risposta variabile e tendenzialmente negativa. Se il legato consiste in un'attribuzione a causa di morte avente natura liberale, il legato di debito potrebbe essere considerato tale solamente quando il contenuto del medesimo si rivelasse superiore rispetto all'entità del credito vantato dal "legatario" creditore nota2. La cosa sarà facilmente accertabile ogniqualvolta vi sia omogeneità tra credito ed oggetto del legato (Tizio lega la somma di euro 1000 a Caio, che a propria volta è creditore di 1000 nei confronti di Tizio; Primo lega a Secondo 100 tonnellate di materiale ferroso, mentre Secondo vantava nei confronti del testatore il diritto ad ottenere la consegna di 100 tonnellate di materiale ferroso). Cosa dire tuttavia del caso in cui la disposizione a titolo particolare abbia un oggetto differente rispetto al credito ovvero che, stante la decorrenza di interessi o la concorrenza di altri elementi di complessità (si pensi ad un credito risarcitorio non ancora accertato nella sua consistenza), non risulti praticabile una comparazione? Si potrebbe parlare di una natura transattiva in senso ampio? Questa è precisamente una dimensione non esplorata e particolarmente delicata della fattispecie de qua. Forse che, una volta non rifiutato il legato di debito al legatario sia preclusa l'azione nei confronti degli eredi per l'eventuale supero del credito rispetto al valore di quanto oggetto del legato?

La risposta più appagante pare essere quella di un'indagine da svolgere caso per caso in ordine all'effettiva portata della disposizione, portata variabile in dipendenza del valore dell'attribuzione paragonato all'entità del credito. Così se può apparire chiara la natura semplicemente solutoria del legato con il quale il testatore ha disposto di una somma di denaro precisamente corrispondente al debito, altrettanto chiara, in senso opposto, è la natura liberale dell'attribuzione di un bene avente valore nettamente superiore a quello del credito vantato dal legatario. Nelle altre ipotesi (variamente concretantesi in dationes in solutum ovvero in cause novative dell'originario rapporto debitorio nota3) si rimane perplessi di fronte ad una fattispecie la cui qualificazione pare sfuggente.

Note

nota1

Condivisibile è la precisazione terminologica di chi (Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2002, p.657) ha rilevato come "non è certo il debito l'oggetto del legato (così non avrebbe senso logico), bensì la somma o la cosa oggetto della prestazione che era dovuta dal de cuius".
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nota2

Anche se si osserva che, anche nelle ipotesi in cui il legato non procuri al beneficiario un incremento patrimoniale ed economico, può ben essere che la disposizione testamentaria arrechi un vantaggio nei casi in cui venga eliminata l'incertezza o il termine oppure nel caso in cui si fornisca al creditore un ulteriore titolo contro il quale non potrebbero essere opposte eccezioni opponibili precedentemente al creditore stesso (così Bonilini, I legati, in Comm.cod.civ., diretto da Schlesinger, Milano, 2001, p.304).
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nota3

Riferiscono della concreta configurazione di dationes in solutum Cassisa, A proposito di un caso di datio in solutum testamentaria, in Giust.civ., 1972, p.1654 e Caramazza, Delle successioni testamentarie (Artt. 587-712), in Comm.teorico-pratico al cod.civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1982, p.388, mentre Capozzi, op.cit., p.659, sostiene che sia ammissibile anche un legato di debito che concreti un caso di novazione testamentaria.
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Bibliografia

  • BONILINI, I legati , Milano, Comm. cod. civ. dir. da Schlesinger, 2001
  • CARAMAZZA, Delle successioni testamentarie, artt. 587-712, Roma, Comm. teor-prat. del c.c, dir. da De Martino, 1973
  • CASSISA, A proposito di un caso di datio in solutum testamentaria, Giust. civ., I, 1972

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