Qualora la nomina di un amministratore sia invalida, essendosi tuttavia provveduto agli adempimenti pubblicitari previsti dall'art. 
2383, IV comma, cod.civ. , potrà rinvenire applicazione l'art. 
2383, ultimo comma, cod.civ..
In sostanza, una volta effettuata la pubblicità richiesta dal IV comma dell'art 
2383 cod.civ., i terzi che hanno contrattato con la società faranno salvi i propri diritti, a meno che la società provi che questi erano a conoscenza del vizio di nomina.