La sostituzione fedecommissaria nei legati



Ai sensi dell'art. 697 cod.civ. le norme stabilite nella sezione dedicata alla sostituzione fedecommissaria sono applicabili anche ai legati. La giustificazione pratica della disposizione (simmetrica a quella di cui all'art. 691 cod.civ. , dettato in tema di sostituzione ordinaria), consiste nell'ordinario riferimento all'istituzione d'erede dell'intera disciplina del fedecommesso nota1.

Occorre tuttavia premettere che, a differenza di quanto è possibile riferire in tema di istituzione d'erede (art. 637 cod.civ. ) al legato è validamente apponibile un termine finale (cfr. art. 640 cod.civ. ). E' dunque ben possibile che Tizio leghi a Caio l'appartamento in Roma, Via Appia n.10 fino al 31 dicembre 2020. Alla scadenza del termine il bene tornerà di proprietà dell'erede. In questo caso la durata del lascito a titolo di legato non coincide con la durata della vita del legatario: mancando l' ordo successivus tipico del fedecommesso la disposizione si palesa del tutto valida. Altrettanto si deve riferire della disposizione che contempli a carico del legatario beneficiato l'onere o il sublegato consistente nel trasferimento, alla sua morte, in favore di un ulteriore beneficiato di una cosa determinata non compresa nell'asse. E' ben vero che in pratica si viene a determinare una situazione analoga a quella della sostituzione fedecommissaria, ma fa difetto la funzione di conservare per restituire, tipica di questa, dal momento che i beni o le utilità destinate all'ulteriore beneficiato non appartengono al compendio ereditario o sono comunque diverse da quelle lasciate al legatario nota2.

Diversamente dovrebbe essere configurata la disposizione che facesse coincidere il termine finale apposto al legato con il termine iniziale a far tempo dal quale un nuovo legatario benefici, dopo la morte del primo, dello stesso oggetto. E' chiaro che, in questo caso, ci si troverebbe a fare i conti, relativamente ad un identico oggetto, con quell'ordine successivo che costituisce il nucleo del fedecommesso. Analogamente dovrebbe dirsi per il caso del legato a termine iniziale differito al momento della morte dell'erede onerato (Tizio nomina erede Caio e lega a Sempronio, a far tempo dalla morte di Tizio, l'appartamento in Roma, Via Appia 10 appartenente all'asse ereditario devoluto al primo) nota3.

Ciò premesso, sarà ben possibile ai sensi dell'art. 697 cod.civ. che Tizio leghi a beneficio dell'incapace Caio l'appartamento in Roma, Via Appia n.10 e disponga che alla morte di costui il detto bene sia devoluto, sempre a titolo di legato, a Sempronio, al quale è affidata la cura del primo. Ancora ad un'istituzione d'erede può seguire (sempre con il meccanismo della sostituzione) una disposizione a titolo di legato nota4.

Note

nota1

Tringali, in Comm.cod.civ., diretto da Cendon, Aggiornamento 1991-2001, vol.I, Torino, p.1192; Giannattasio, Delle successioni:delle successioni testamentarie (Artt.587-712), in Comm.cod.civ., Libro II, t.3, Torino, 1980, p.378; Moretti, La sostituzione fedecommissaria, in Rass.dir.civ., 1981, p.457.
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nota2

Così Talamanca, Successioni testamentarie. Della revocazione delle disposizioni testamentarie. Delle sostituzioni. Degli esecutori testamentari (Arttt. 679-712), in Comm.cod.civ., diretto da Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1965, p.410.
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nota3

Amato-Marinaro, La nuova sostituzione fedecommissaria, Napoli, 1979, p.128; Azzariti, La sostituzione fedecomissaria, in Tratt. dir.priv., diretto da Rescigno, vol.II, Torino, 1982, p.303.
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nota4

In questo senso Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2002, p.584. Ci si può interrogare se il meccanismo possa essere anche invertito, nel senso cioè che ad un legato faccia seguito un'istituzione d'erede successiva.
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Bibliografia

  • AMATO-MARINARO, La nuova sostituzione fedecommissaria, Napoli, 1979
  • AZZARITI, La sostituzione fidecommissaria, Torino, Tratt. di dir. priv., II, 1982
  • GIANNATTASIO, Delle successioni, successioni testamentarie, Torino, Comm.cod.civ., II, 1978
  • MORETTI, La sostituzione fedecommissaria, Rass. dir. civ., 1981
  • TALAMANCA, Successioni testamentarie, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1978
  • TRINGALI, Comm.cod. civ. , I, 1991-2001

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