La scissione (il contratto)



Della scissione si può (come per la fusione) parlare in una duplice accezione: come procedimento e come contratto. Sotto il primo profilo la scissione è minuziosamente disciplinata dagli artt. 2504 septies e ss. cod. civ.. L'istituto, introdotto nel nostro ordinamento in forza del D. Lgs. 16 gennaio 1991, n. 22 , emanato in riferimento ai principi di armonizzazione di cui alla VI direttiva la CEE, soddisfa le stesse esigenze di razionalizzazione e riordino societario che si perseguono per il tramite della fusione, tuttavia per mezzo di uno strumento che sortisce un'efficacia inversa rispetto a quella propria della fusione.
L'art. 2504 septies cod. civ. contempla due forme di scissione: una scissione propria o totale ed una scissione parziale o impropria. Nella prima una società (scissa) viene sostanzialmente "divisa" mediante l'attribuzione degli elementi patrimoniali a due o più società di nuova costituzione (le c.d. società beneficiarie). Conseguentemente i soci della società scissa ricevono azioni o quote delle società beneficiarie. E' praticabile altresì una scissione impropria o parziale, nella quale la società scissa attribuisce ad una o più società beneficiarie soltanto una parte del proprio patrimonio. Non è necessario che le società beneficiarie vengano costituite appositamente allo scopo di ricevere gli elementi patrimoniali all'esito della scissione. Accanto ad una scissione mediante costituzione di nuove società si ha infatti una scissione per incorporazione nota1. Quest'ultima modalità è caratterizzata dalla preesistenza della società (o delle società) beneficiaria. Si distingue anche tra scissione progressiva e scissione regressiva: nella prima ipotesi la società scissa possiede la forma della società di persone, quelle beneficiarie la forma delle società di capitali, nel secondo caso avviene l'inverso.
La scissione intesa come procedimento culmina nell'atto di scissione. La qualificazione giuridica di esso è problematica. Nella scissione propria mediante costituzione di più società potrebbe risultare praticabile una costruzione della fattispecie in chiave di atto unilaterale . Sotto il profilo eminentemente soggettivo si può dire che al tavolo si siede infatti per lo più un solo soggetto (la società scissa; può tuttavia avvenire che si tratti di più società, come accade nella scissione per incorporazione, nella quale una parte del patrimonio della società scissa confluisce in una o più società già esistenti) e si alzano più soggetti (le società che nascono all'esito della scissione totale quando vengano costituite nuove società, non preesistenti). Ecco perchè non sarebbe inappropriata una definizione in chiave di contratto plurilaterale, in cui tuttavia è del tutto dubbia la qualificazione della comunanza o meno dello scopo che viene perseguito.
Al riguardo è altresì necessario riferire delle teoriche che si fronteggiano nel dar conto della natura giuridica della scissione.
Secondo la tesi estintiva nota2 la scissione produce l'effetto di far venir meno la consistenza soggettiva della società scissa, parallelamente determinando l'insorgenza di nuovi soggetti (le società di nuova costituzione alle quali sono attribuiti gli elementi patrimoniali già facenti capo alla società scissa). Si determinerebbe (per quanto ovviamente attiene alla scissione totale) una successione a titolo universale simile a quella mortis causa (in questo senso cfr. Cass. Civ. Sez. Lavoro, 6143/01 ).
A parere dei fautori della teoria modificativa nota3 la scissione corrisponderebbe ad una semplice immutazione della struttura organizzativa della società scissa e di quelle beneficiarie per il tramite della suddivisione del patrimonio facente capo alla prima.
La prima teorica spiega in modo soddisfacente la scissione totale, lasciando alquanto perplessi circa la fondatezza della costruzione nella diversa ipotesi della scissione parziale, nella quale si verifica il permanere del soggetto originario, sia pure depauperato di parte degli elementi e dei rapporti. Della seconda invece si può dire l'inverso: dà conto soprattutto della situazione che si verifica nella scissione parziale, ma non descrive appropriatamente la situazione che si viene a determinare nella scissione totale, nella quale è indubbio che la società scissa si estingua.

Note

nota1

Campobasso, Diritto commerciale, vol. II, Torino, 1997, p. 566.
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nota2

Per la quale si veda in particolare Oppo, Fusione e scissione delle società secondo il d. lgs. 1991, n. 22: profili generali, in Riv. dir. civ., 1991, vol. II, p. 506.
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nota3

Si veda Ferrara-Corsi, Gli imprenditori e le società, Milano, 1994, pp. 879 e ss.
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Bibliografia

  • CAMPOBASSO, Diritto commerciale 2. Diritto delle società, Torino, II, 1997
  • FERRARA - CORSI , Gli imprenditori e le società, Milano, 1994
  • OPPO, Fusione e scissione delle società secondo il d.lgs. 1991 n. 22 : profili generali , Riv. dir. civ., II, 1991

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