L'atto di scissione




L'adempimento finale del procedimento di scissione è rappresentato dall'atto di scissione, nel quale viene trasferito il contenuto volitivo delle delibere assembleari (o, per le società a base personale, della decisione raggiunta dalla maggioranza dei soci).

Il relativo atto potrebbe essere considerato, sotto il profilo soggettivo, come unilaterale in presenza di scissione con costituzione di nuove società. In ipotesi invece di scissione a favore di società preesistenti si avrà piuttosto un atto plurilaterale con la partecipazione dei legali rappresentanti delle società partecipanti all'operazione. Il tema sarà meglio approfondito nel corso dell'esame che segue.

La scissione avviene per atto pubblico, che deve essere depositato entro trenta giorni dalla sua stipulazione presso il Registro delle Imprese dei luoghi dove è posta la sede delle società partecipanti alla scissione. Il deposito relativo alle società beneficiarie non può tuttavia precedere quello della società scissa.

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