La responsabilità della banca (responsabilità dei padroni e dei committenti)




Ci si interroga se l'istituto di credito sia tenuto a rispondere dell'illecito commesso dal funzionario nei limiti di cui all'art. 1228 cod. civ. o nei più ampi margini previsti nell'art. 2049 cod. civ. . Il caso prototipico è quello del funzionario di banca che, attraverso il compimento di determinate operazioni, cagioni un danno al cliente della banca.

La giurisprudenza ha risolto il problema distinguendo a seconda che il danno sia o meno riconducibile alla sfera dell'inadempimento delle obbligazioni attinenti al rapporto contrattuale cliente-banca. L'art. 1228 cod. civ. si applica soltanto nell'ipotesi in cui tale attinenza sussista. Se il funzionario, per un banale errore di battitura, accredita sul conto corrente del cliente una somma inferiore a quella versata, la banca è responsabile sul piano contrattuale, perché il fatto dell'ausiliario è commesso nell'esecuzione del rapporto obbligatorio e si traduce in un mancato o difettoso adempimento di tale rapporto. Qualora invece, l'ausiliario abbia posto in essere comportamenti che esorbitano dalle prestazioni relative al rapporto contrattuale, non tanto viene in considerazione una responsabilità di tipo contrattuale della banca, operando piuttosto la responsabilità civile della banca stessa ai sensi dell'art. 2049 cod. civ. . Ciò ogniqualvolta la condotta abusiva del funzionario sia stata resa possibile dalla posizione rivestita all'interno della banca nonché dalla mancanza di controlli effettuati dalla banca sull'operato del funzionario (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 7348/94, Cass. Civ. Sez. I, 2574/99).

Così, mentre, nell'ambito della responsabilità contrattuale, alla banca sarebbe concessa astrattamente la possibilità di dimostrare una mancanza di colpa, nella fattispecie di cui all'art. 2049 cod. civ. non sarà concessa alcuna prova liberatoria.

Talvolta può non essere agevole ricondurre una condotta lesiva all'ambito della responsabilità contrattuale piuttosto che a quello dell'illecito aquiliano. Al riguardo la giurisprudenza ha esteso il concetto di "contatto sociale" sviluppato in riferimento alle prestazioni mediche. Ciò allo scopo di qualificare come contrattuale la responsabilità dell'istituto di credito in relazione alla condotta dell'addetto allo sportello estrinsecatasi nei confronti di colui che non possa essere considerato cliente della banca (come il soggetto indicato come destinatario del titolo). Così è stato deciso che incorre in siffatta responsabilità l'istituto il cui addetto paghi a soggetto non legittimato un assegno dotato di clausola di non trasferibilità (Cass. Civ. Sez. Unite, 14712/07 ). Ne segue, tra l'altro, l'applicazione del termine prescrizionale ordinario decennale relativamente al diritto al risarcimento in favore del destinatario del pagamento.

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