Cass. Civ., sez. Unite, n. 14712/2007. Responsabilità contrattuale della banca nel caso di negoziazione di assegno non trasferibile.

La banca girataria per l'incasso che paga un assegno di traenza non trasferibile - comunque equiparabile a questi fini all'assegno bancario - a persona diversa dal beneficiario indicato dal titolo, incorre in una responsabilità che ha natura contrattuale, pur non intercorrendo rapporto negoziale di sorta, ma in virtù del "contatto sociale" che caratterizza l'operato della banca negoziatrice, tenuta all'osservanza della norma di cui all'articolo 43 del R.D. n. 1736/1933.

Chi ha subito un danno dalla banca che ha pagato, non al legittimo prenditore, un assegno non trasferibile ha dieci anni di tempo, cioè è soggetto alla prescrizione ordinaria, per chiedere i danni. La responsabilità dell'istituto di credito, infatti, è di natura contrattuale verso chiunque abbia subito un pregiudizio da tale operazione.

Commento

La S.C. elabora, pronunciandosi a Sezioni Unite, la tesi del contatto sociale come elemento fondante di responsabilità contrattuale, analogamente a quanto è già accaduto in materia di prestazioni mediche, facendone applicazione in tema di attività bancaria.

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