La pendenza della condizione



Tra il momento del perfezionamento del contratto e quello della verificazione dell'evento dedotto sub condicione, ovvero del venir meno definitivo della possibilità che si avveri, si ha una situazione giuridica definita come pendenza, connotata da diritti, obblighi, cautele che la legge predispone a tutela delle partinota1 .

Pendendo la condizione sospensiva, il diritto derivante dall'atto non è ancora sorto, tuttavia esiste la possibilità che esso nasca.

Pendendo la condizione risolutiva, il diritto che trae origine dall'atto è già nato, ma esiste la possibilità che esso sia perduto dal titolare ed eventualmente acquistato dall'altra parte.

Conseguentemente, nella fase di pendenza della condizione, una parte può esercitare il diritto (per es.: chi ha venduto la cosa sotto condizione sospensiva, continua a percepire i frutti della cosa, altrettanto può fare chi ha acquistato un bene sotto condizione risolutiva)nota2 .

L'altra parte invece, pur non avendo la possibilità di farne esercizio, ha tuttavia la speranza di divenire titolare del diritto, nell'ipotesi in cui si produca l'evento dedotto sub condicione. Quest'ultima non può dunque dirsi titolare di un diritto pieno: la posizione giuridica soggettiva che fa capo ad essa si definisce più propriamente come aspettativa nota3.

Se Tizio ha acquistato un diritto sotto condizione sospensiva, egli non sa ancora se ne diverrà titolare; se Sempronio ha alienato un diritto sotto condizione risolutiva, non conosce se lo riacquisterà, rectius se dovrà esserne considerato come il titolare ex tunc.

Note

nota1

Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.201.
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nota2

Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.279.
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nota3

Cfr.Scognamiglio, voce Aspettativa di diritto, in Enc.dir., vol.III, p.226.
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Bibliografia

  • SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002
  • SCOGNAMIGLIO, Aspettativa di diritto, Enc.dir., III, 1958

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