La causa alternativa ipotetica



Il danno deve essere risarcito in quanto cagionato dall'obbligato, al quale è imputabile l'inadempimento. In tema di responsabilità extracontrattuale al risarcimento è tenuto colui che ha posto in essere la condotta illecita produttiva del pregiudizio.

Occorre tuttavia domandarsi se sia possibile dare conto del fatto che, pur eliminando logicamente la condotta del danneggiante, il danno si sarebbe egualmente prodotto.  E' questo il tema della causa alternativa ipotetica, che corrisponde all'individuazione di una serie causale del tutto autonoma, la quale avrebbe comunque prodotto il risultato pregiudizievole per il danneggiato. Il codice civile prevede a tal riguardo all'art. 1221 cod.civ., dettato in tema di effetti della mora sul rischio, la possibilità che il debitore dia la prova che la cosa dovuta sarebbe egualmente perita presso il creditore (es.: la merce doveva essere consegnata entro un certo termine presso il magazzino del creditore che è andato distrutto per effetto di una frana). La norma è stata reputata applicabile anche al campo della responsabilità medica, quando le conseguenze pregiudizievoli in una gravissima patologia siano riconducibili ad un tempo alla condotta del sanitario ed al fattore naturale (Cass. Civ., Sez. III, 15991/11).

Giova osservare che la serie causale ipotetica si pone usualmente come successiva all'inadempimento ed anteriore alla determinazione del danno che viene effettuata in giudizio : donde la polemica circa il diritto al risarcimento che sarebbe già sorto in capo al creditore per effetto dell'inadempimento, almeno quanto alla componente del danno emergente nota1. Questa opinione deve tuttavia fare i conti con la considerazione in base alla quale il contenuto dell'obbligazione risarcitoria deve essere comunque correlato all'effettività del pregiudizio subito. Nel caso in esame tale pregiudizio può essere concretamente nullo, proprio in quanto si dia conto del sopraggiungere di un evento che possa reputarsi causalmente assorbentenota2 .

E' evidente che la serie causale successiva non deve essere riconducibile allo stesso danneggiante ovvero ad un terzo. In particolare, in quest'ultima ipotesi, il risarcimento è dovuto in quanto il creditore avrebbe potuto comunque far valere le proprie pretese risarcitorie nei confronti di detto terzo (nell'esempio sopra citato, se la merce fosse stata consegnata puntualmente e il magazzino fosse andato distrutto in esito ad un incendio cagionato da un terzo, il risarcimento sarebbe stato richiesto a costui)nota3 .

Note

nota1

Opinione già sostenuta dal Polacco, Le obbligazioni nel diritto civile italiano , Roma, 1915, p.351; Graziani, Appunti sul lucro cessante, in Studi di diritto civile e commmerciale, Napoli, 1953, p.289.
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nota2

In questo senso anche Bianca, Diritto civile, vol.V, Milano, 1994, p.135.

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nota3

Analogamente Bianca, cit., p.135 .
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Bibliografia

  • BIANCA, Diritto civile, Milano, V, 1994
  • GRAZIANI, Appunti sul lucro cessante, Napoli, Studi di diritto civile e commerciale, 1953
  • POLACCO, Le obbligazioni nel diritto civile italiano, Roma, 1915

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