L'estinzione della persona fisica



La persona fisica si estingue con la morte. In tale momento conseguentemente cessa, quale riflesso, la capacità giuridica del soggetto.

Il problema legato all'accertamento del momento in cui si verifica la morte è stato risolto dal punto di vista normativo dalla Legge 578/93, artt. 1 e 2 , il cui regolamento di attuazione è stato emanato con decreto del Ministro della Sanità del 22 agosto 1994, n. 582, artt. 1 e 2 .

Pare al riguardo che il momento in cui sopraggiunge la morte si identifichi con l' irreversibile cessazione dell'attività del sistema nervoso centrale nota1.

L'esatta determinazione del momento della morte rileva particolarmente non soltanto al fine di determinare le vicende successorie connesse al venir meno del soggetto, ma anche ai fini della disciplina dei trapianti nota2.

Note

nota1

Cfr. Mantovani, voce Morte (generalità), in Enc. dir., pp. 82 e ss..
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nota2

Si veda infatti la Legge 91/99 contenente la nuova normativa in tema di trapianti, la quale, all'art. 3 per l'accertamento e la certificazione della morte della persona rimanda appunto alle leggi sopracitate.
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Bibliografia

  • MANTOVANI, Morte (generalità), Enc.dir., XXVII, 1977

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