L'accrescimento in genere



La legge prevede alcune ipotesi in cui si verifica l'incremento quantitativo del diritto in capo ad un soggetto per effetto del venir meno della possibilità di acquisire pro quota il diritto medesimo da parte di soggetti ulteriori.

Si considerino le fattispecie che seguono:
  1. l'accrescimento che opera tra coeredi e tra collegatari (artt. 674, 675 cod.civ.), con specifico riferimento al legato di usufrutto (art. 678 cod.civ.);
  2. la clausola di accrescimento contenuta nella donazione effettuata a favore di più condonatari ai sensi del II° comma dell'art.773 cod.civ.;
  3. l'accrescimento di cui all'art. 8, IX°comma, della legge n. 590 del 1965 , in tema di prelazione agraria;
  4. l'accrescimento che opera ex lege nell'ambito della rendita vitalizia costituita a favore di più persone ai sensi dell'art. 1874 cod.civ.;
  5. l'accrescimento nella quota di partecipazione al consorzio di cui all'art. 2609 cod.civ. per l'eventualità del recesso o dell'esclusione di alcuno dei consorziati. Nei primi due casi il fenomeno è ambientato nel diritto successorio, sua collocazione naturale; è invece dubbio se gli ulteriori, sub c), d), e) siano espressione di altrettante previsioni eccezionali ovvero l'indice di una più generale riferibilità dell'istituto anche ad ambiti diversi. Si discute, in particolare, se la figura possa rinvenire applicazione in materia di atti tra vivi ulteriormente rispetto alle fattispecie già sopra ricordatenota1.

Il problema consiste nel verificare gli effetti di una modalità attributiva del diritto che si sostanzia nell'incremento di esso al di fuori delle regole proprie della successione.

Al riguardo gli interpreti nota2 tendono ad escludere in genere l'operatività ipso jure dell'accrescimento nei negozi tra vivi: si verificherà una vicenda successoria rispetto alla quale l'accrescimento, così inteso, porrebbe anzi problemi di contrarietà al divieto di patti successori (art. 458 cod.civ.) nota3.

E' infatti evidente che l'accrescimento si qualifica come vicenda alternativa rispetto alla successione, ossia ad un acquisto a titolo derivativo che verrebbe posto fuori gioco dall'automaticità del modo di operare dell'accrescimento stesso. Si pensi, in tema di società, alla c.d. clausola di consolidazione o accrescimento, in forza della quale, nel caso di morte di uno dei soci, si stabilisce che la quota al medesimo spettante si consolidi in capo ai soci superstiti. E' chiaro che l'operatività dell'accrescimento verrebbe ad escludere la vincenda successoria mortis causa relativamente alle quote, determinando l'incremento della partecipazione dei soci superstiti.

E' ammissibile o meno, anche alla stregua del ricordato divieto dei patti successori, stipulare un patto espresso di tal genere ? Il caso pratico sarà oggetto di apposita analisi.

In linea generale è possibile riferire di una distinzione, a seconda del fatto che l'accrescimento si verifichi anteriormente all'acquisto ovvero successivamente allo stesso.

Nel primo caso l'incremento si verifica in relazione ad una mera potenzialità di acquisizione di un diritto che ancora non può ritenersi far parte del patrimonio del soggetto al quale è destinato. Nel secondo caso invece è assai più delicato il discrimine tra accrescimento e successione. Soltanto nel caso in cui fosse possibile concepire il diritto come attribuito a più soggetti congiuntamente tra loro in modo tale da essere ciascuno attributario dell'intero, sarebbe possibile parlare di accrescimento, dovendo altrimenti il fenomeno incrementativo esser diversamente configurato come subingresso di un soggetto ad un altro. In buona sostanza occorre far riferimento alla qualità del diritto, idoneo ex se alla espansione.In altre parole l'operatività dell'accrescimento dipende dalla vis espansiva della situazione giuridica soggettiva destinata all'ampliamento quantitativo. Questa peculiare efficacia deve essere intrinseca rispetto alla struttura stessa della situazione giuridica soggettiva, proprio per non collidere con i principi che disciplinano il fenomeno della successionenota4.

Dal punto di vista descrittivo si può infatti rilevare che l'accrescimento ha luogo in relazione ad un diritto alla cui titolarità sono chiamati più soggetti congiuntamente per l'intero ovvero rispetto alla quale ciascuno dei contitolari lo è già in modo tale da risultare comunque, a cagione della natura del diritto stesso, potenzialmente destinatario dell'intero. Diversamente il fenomeno in esame configurerebbe un'ipotesi attributiva del diritto alternativa rispetto alla successione.

A questa ricostruzione non sfugge neppure l'eventualità dell'atto dispositivo in forza del quale due soggetti, entrambi proprietari di un bene, ne alienino la nuda proprietà a sé riservando il diritto di usufrutto con patto di reciproco accrescimento. Si tratta in questo caso soltanto di mettere a fuoco il meccanismo in forza del quale diventa ammissibile che un soggetto, avente diritto alla metà della proprietà di un bene, possa in concreto trovarsi ad essere usufruttuario dell'intero. Questo risultato postula comunque un accrescimento quantitativo della propria posizione originaria che pare assolutamente contrastare con il concetto stesso di riserva, intesa come deductio di una parte dell'utilità, di una parte del diritto maggiore (la piena proprietà) che, venendo trattenuta in capo al titolare, non potrebbe comunque subire un accrescimento. In altre parole se Tizio è proprietario solo per la metà, come è possibile che possa ritrovarsi usufruttuario dell'intero?

Decisiva in questo senso è la distinzione, in tema di usufrutto, tra cousufrutto (inteso come comunione nell'usufrutto) e usufrutto congiuntivo, inteso come potenzialmente concernente l'intero diritto di usufruttonota5.

Mettendo ulteriormente in luce la differenza tra successione ed accrescimento si può genericamente riferire della prima come di una modalità modificativa del rapporto giuridico dal punto di vista soggettivo, il secondo una manifestazione della intrinseca struttura del diritto, fenomeno altresì riconducibile al nesso tra oggetto e soggetto (cioè alla relazione giuridica).

Note

nota1

Palazzo, voce Accrescimento, in Enc.dir., p.47.
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nota2

Scognamiglio, Il diritto di accrescimento nei negozi tra vivi, Milano, 1951, p.10.
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nota3

Così Tatarano, voce Accrescimento, in Enc.giur.Treccani, p.5.
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nota4

Scognamiglio, cit., p.50.
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nota5

Palazzo, cit., p.53.
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Bibliografia

  • PALAZZO, Accrescimento, Enc.dir.
  • SCOGNAMIGLIO, Il diritto di accrescimento nei negozi tra vivi, Milano, 1951
  • TATARANO, Accrescimento, Enc.giur.Treccani

Prassi collegate

  • Quesito n. 37-2011/I, Particolari diritti e clausola di accrescimento

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