L'impugnativa delle deliberazioni consiliari (società per azioni)



Il nuovo testo dell'art. 2388 cod.civ. , sancisce ora la possibilità di impugnare le deliberazioni consiliari in ogni caso in cui le stesse non siano state prese in conformità della legge o dello statuto.

La natura giuridica del rimedio previsto dalla norma deve essere ricondotta all'ambito della annullabilità, come risulta peraltro espressamente affermato dallo stesso legislatore allorché, al quarto comma dello stesso articolo, richiama espressamente l'art. 2377 cod.civ. disposto in tema di annullabilità delle delibere assembleari.

Una volta ricondotta la previsione in esame alla categoria dell'annullabilità, vi è da chiedersi se a seguito della riforma il legislatore abbia voluto introdurre un'unica ipotesi di impugnazione applicabile a qualunque vizio della delibera consiliare, ovvero permanga tutt'oggi uno spazio per applicare in via analogica alle delibere consiliari, le ulteriori fattispecie di invalidità previste dalla legge, quali la nullità e l'inesistenza

Secondo taluno, infatti, l'art. 2388 cod.civ. non può essere considerato l'unico strumento utilizzabile per impugnare una delibera invalida. Secondo tale teoria infatti, è tuttora valida la conclusione, cui in passato la dottrina era giunta, circa la qualificazione del sistema degli artt. 2377 e 2379 cod.civ., come disciplina generale, in materia di impugnazione delle deliberazioni adottate da organi collegiali societari. Inoltre si afferma che, se non si potesse applicare l'art. 2379 cod.civ., sarebbe incomprensibile un sistema che consente l'impugnazione delle delibere annullabili e lo vieti per ipotesi ontologicamente più gravi nota1.

Inoltre, ammettendo l'esclusiva applicazione dell'art.2388 cod.civ. , che comunque fa riferimento ad una "delibera", sebbene invalida, si eliminerebbe qualunque possibilità di contrapporsi alle deliberazioni c.d. inesistenti, ossia prive degli elementi minimi considerati necessari per poter ritenere sussistente una delibera imputabile all'organo.

Contrariamente a tale tesi si pongono coloro che ritengono la nuova fattispecie di invalidità delle deliberazioni del consiglio introdotta dall'art. 2388 cod.civ., l'unico rimedio previsto dalla legge a fronte di delibere viziate del consiglio di amministrazione. Tale tesi si fonda su diverse considerazioni. Innanzitutto la previsione è abbastanza ampia da comprendere sostanzialmente ogni possibile vizio di procedimento e di contenuto che la delibera possa presentare. In secondo luogo il legislatore della riforma, recependo i precedenti orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, ha espressamente disciplinato i casi sia di nullità che di inesistenza in relazione alle delibere assembleari. Sembrerebbe pertanto che, avendo limitato la rilevanza applicativa di tali due figure di invalidità alle delibere assembleari, avendone altresì ben chiari i presupposti stante la dettagliata disciplina introdotta all'art. 2379 cod.civ. , il legislatore non abbia inteso lasciar spazio ad ulteriori casi di invalidità delle delibere consiliari, non espressamente disciplinati.

Lasciando alla giurisprudenza il compito di esprimersi sul punto, è necessario ora procedere ad una breve ricognizione delle ipotesi che, ai sensi del predetto articolo, potrebbero consentire la annullabilità della delibera.

  • Per quanto riguarda le delibere assunte non in conformità alla legge, si deve osservare che il codice prevede una serie di regole relative sia alla composizione dei consigli di amministrazione, sia al loro funzionamento nonché al contenuto delle deliberazioni: la violazione di una qualsiasi di queste regole, potrebbe condurre all'impugnazione della delibera in quanto assunta contrariamente alle prescrizioni di legge.


  • Per quanto riguarda le delibere assunte non in conformità allo statuto, si fa presente che a seguito della riforma, ampio spazio è stato lasciato all'autonomia dei soci che possono ora integrare o derogare con previsioni statutarie le norme di funzionamento prescritte dalla legislatore: anche la violazione di una di queste regole potrebbe consentire l'impugnazione della relativa delibera con conseguente sua annullabilità.


  • Circa le delibere assunte in violazione di una disposizione contenuta nel regolamento consiliare interno, contenente le norme di funzionamento del consiglio di amministrazione, appare lecito confermare le conclusioni cui erano giunte dottrina e giurisprudenza antecedentemente alla riforma. Sarà cioè necessario distinguere il caso nel quale lo statuto preveda esplicitamente che il funzionamento dell'organo di amministrazione sia retto da un regolamento interno approvato dagli amministratori, rispetto al caso in cui il consiglio adotti tale regolamento in assenza di un'esplicita previsione statutaria: nella prima ipotesi dovrebbe ravvisarsi una violazione, seppure indiretta, dello statuto con conseguente impugnabilità della delibera; nel secondo caso si tratterebbe di una mera irregolarità che non consentirebbe l'adozione del sistema previsto dal nuovo art. 2388 cod.civ. .


  • In caso di mancata o irregolare verbalizzazione, se si accetta la tesi che non ritiene obbligatoria la redazione del verbale, non potrà ammettersi l'impugnabilità della relativa delibera. Al contrario, se si ritiene che la verbalizzazione della delibera costituisca elemento imprescindibile per la sua validità, non potrà farsi a meno di concludere che l'omessa o irregolare verbalizzazione costituisca un vizio invalidante la deliberazione. È tuttavia necessario sottolineare che, a seguito della riforma, il nuovo art. 2377 cod.civ. , dettato in materia di delibere assembleari, dispone che le deliberazioni non siano impugnabili per incompletezza o inesattezza del verbale, salvo che impediscano l'accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della deliberazione. Tale nuova disposizione, fornisce quindi, a differenza del passato, un nuovo spunto all'interprete sull'interpretazione del vizio di " verbale inesistente o irregolare ". Applicando tale principio alle delibere consiliari sarebbe pertanto ipotizzabile la loro impugnabilità per un vizio riguardante il verbale solo nell'ipotesi in cui questo non consenta un accertamento del contenuto, degli effetti o della validità della deliberazione. L"unico scoglio all'adottabilità di tale criterio è rappresentato dal fatto che il quarto comma del citato articolo fa un espresso rinvio all'art. 2377 cod.civ. solo con riferimento al caso di impugnazione della delibera consiliare da parte dei soci. Stante il tenore letterale della norma, quindi, l'eventuale vizio del verbale, non consentirebbe l'impugnabilità della delibera al collegio sindacale o agli amministratori assenti o dissenzienti. Anche su tale aspetto, si rinvia all'orientamento che prevarrà in giurisprudenza.


  • Per quanto riguarda i vizi del contenuto quali l'assunzione di una delibera avente oggetto illecito, si ritiene che anch'essi consentano l'impugnabilità della relativa deliberazione. Sia che si accolga la tesi dell'applicabilità, in via analogica, dell'art. 2379 cod.civ. , sia che si ammetta la ricomprensione nell'articolo in commento di ogni vizio riguardante una delibera consiliare, si giunge ugualmente alla conclusione che tali vizi sono idonei ad invalidare la decisione del consiglio.


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Note

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Irrera, Commento sub articolo 2388, in Comm. Cottino, 2004, p.724.
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