L'accordo delle parti (permuta)



Il perfezionamento del contratto di permuta segue le regole generali relative alla conclusione del vincolo negoziale di cui agli artt. 1326 e ss. cod.civ., con l'esclusione di quelle norme che si palesano incompatibili con la struttura e la causa dell'atto permutativo. Così non risulterà praticabile il modello perfezionativo del contratto di cui all'art.1333 cod.civ., dal momento che la corrispettività delle attribuzioni è intrinseca nella permuta: essa giammai potrebbe essere definita come contratto con obbligazioni a carico del solo proponente (prescindendo dall'osservare che la permuta non deduce obbligazioni primarie, bensì attribuzioni traslative reciproche).

Dal punto di vista da ultimo accennato occorre osservare, ciò che sarà oggetto di più approfondita disamina, che la conclusione della permuta è il motore sia degli effetti reali che si producono immediatamente, sia di quegli effetti che, pur dilazionati in un tempo successivo, rinvengono pur sempre nello scambio del consenso la propria ragion d'essere. Si ripropone così la dicotomia tra permuta con effetti reali immediati e permuta con effetti reali differiti che è stata più approfonditamente studiata in materia di compravendita. Questa configurazione esclude che si possa appropriatamente parlare, ogniqualvolta la permuta abbia ad oggetto cose future, cose altrui, cose generiche, di permuta obbligatorianota1. In questo senso l'aspetto relativo alla consegna delle cose permutate è riconducibile al contenuto di un'obbligazione accessoria afferente all'esecuzione del contratto, come anche le eventuali condotte intese alla specificazione, alla produzione, all'acquisizione della cosa dedotta nel contratto nota2.

Note

nota1

Sarà invece più corretto parlare, come accade per la compravendita, di una permuta produttiva di effetti reali differiti (in relazione alla traslazione del diritto permutato) e di effetti obbligatori immediati, laddove si farà riferimento alle obbligazioni (secondarie) facenti capo all'alienante circa il suo obbligo di attivarsi a garantire (o quanto meno a non impedire) l'acquisto per l'acquirente. Si tratta di obbligazioni che rinvengono la propria fonte nell'aspetto funzionale della causa del contratto: garantire cioè che l'acquirente ottenga l'effetto da lui voluto con la stipulazione del contratto ovvero l'acquisto del diritto permutato (cfr.Poggi, in Comm.cod.civ., diretto da Cendon, vol.IV, Torino, 1999, p.1054).
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nota2

Comportamenti che, in quanto riconducibili ad obbligazioni accessorie poste a carico di uno dei permutanti, ben possono legittimare, in caso di inadempimento, una reazione dell'altra parte che venga a concretarsi in una domanda di risoluzione del contratto.
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Bibliografia

  • POGGI, Torino, Comm.cod.civ.dir.da Cendon, IV, 1999

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