L'accordo (compravendita)



Il meccanismo di formazione del consenso (che, si rimarca, possiede ordinariamente efficacia traslativa ai sensi dell'art.1376 cod.civ.) nel contratto di compravendita si può dire paradigmatico rispetto ad ogni specie di negoziazione. Quando l'accordo si perfeziona tra soggetti presenti, dunque in contestualità spazio-temporale, normalmente non è dato di poter distinguere tra proposta ed accettazione, scaturendo l'intesa direttamente dalla trattativa che si svolge tra le parti. Se, al contrario, le parti sono lontane, sono applicabili i modelli di perfezionamento del vincolo contrattuale che il codice civile ha approntato con riferimento al contratto in genere. Vengono in considerazione le norme in tema di proposta ed accettazione, di revoca delle medesime (artt. 1326 , 1328 cod.civ.), nonchè alcune delle regole che si riferiscono agli ulteriori moduli di conclusione del vincolo contrattuale (esecuzione prima della risposta dell'accettante: art. 1327 cod.civ.) nota1. Non pare possibile evocare nè l'art.1333 cod.civ., che si riferisce al contratto con obbligazioni a carico del solo proponente (dato che la vendita si qualifica indispensabilmente come contratto a prestazioni corrispettive), nè l'art.1332 cod.civ. (poichè l'adesione progressiva postula un contratto plurilaterale la cui struttura si palesa incompatibile con quella della compravendita, qualificata dalla bilateralità) nota2. Si potrà altresì fare applicazione dell'art.1329 cod.civ., in tema di irrevocabilità della proposta, dell'art.1330 cod.civ. (morte o incapacità dell'imprenditore), dell'art.1331 cod.civ. (opzione: si consideri la vendita con riserva di gradimento di cui all'art.1520 cod.civ.).

La prassi ha posto infine in rilievo speciali clausole che hanno quale effetto quello di differire in qualche modo la vincolatività del contratto per una parte: un esempio è costituito dall'inserimento nella vendita della dicitura "salvo approvazione della casa", "senza impegno", per il cui tramite colui che agisce per conto del venditore sottopone gli effetti della vendita all'espressione del consenso del venditore.

Note

nota1

Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, Milano, 1972, p.52.
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nota2

In questo senso anche Luminoso, Contratti di alienazione, di godimento, di credito, in I contratti tipici ed atipici, Milano, 1995, p.18.
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Bibliografia

  • LUMINOSO, I contratti tipici e atipici, Milano, Tratt.dir.priv.dir.da Iudica e Zatti, 1995
  • MESSINEO, Manuale di diritto civile e commerciale, Milano, 1972

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