J.A.16 – Collegialità obbligatoria dell’organo di liquidazione pluripersonale


Massima

1° pubbl. 9/10

La disciplina della liquidazione contenuta negli artt. 2484 e ss. cod. civ. integra un modello unitario, applicabile indistintamente e globalmente a tutte le società di capitali.
A ciò consegue l’inderogabilità, anche con riferimento alle srl, della previsione contenuta nell’art. 2487, comma 1, lett. a) cod. civ., che consente all’assemblea, ovvero ad una specifica clausola statutaria, di determinare le regole di funzionamento del collegio (in caso di pluralità di liquidatori) ma non anche l’istituzione di un organo di liquidazione pluripersonale non collegiale.

Tale convincimento si basa, oltre che sul chiaro tenore letterale della norma e sulla unicità sistematica della disciplina della liquidazione delle società di capitali, sulla circostanza che il legislatore della riforma ha inteso istituire un rapporto di gestione/controllo della fase di liquidazione basato sul dualismo liquidatori/soci (vedi relazione alla legge di riforma del diritto societario), ciò in parziale difformità a quanto previsto nella fase di normale operatività delle società di capitali dai vari sistemi di governance.
Spetta infatti ai soci nominare e revocare i liquidatori, attribuire loro poteri più o meno ampi, riservarsi l’autorizzazione di singoli atti, determinare i criteri della liquidazione.

Il potere di controllo e di opposizione alla altrui gestione che spetterebbe reciprocamente ai singoli co-liquidatori in ipotesi di mancata istituzione di un organo collegiale risulterebbe dunque in contrasto con il modello di gestione/controllo voluto dal legislatore.
Per quanto riguarda poi la srl è anche da rilevare che non è possibile applicare ai liquidatori, per analogia, le regole di governance previste per gli amministratori, in quanto l’ordinamento consente il ricorso all’analogia solo per colmare una lacuna di disciplina e non per derogare ad una disciplina espressa.

Neanche il disposto dell’art. 2488 cod. civ. può essere invocato per sostenere la possibilità di nominare nella srl più liquidatori che operino non collegialmente, poiché gli “organi amministrativi” individuati in detta disposizione non possono essere confusi con gli “organi liquidativi” di cui all’art. 2487 cod. civ., anche se entrambi compiono attività gestorie. Inoltre la deroga alla disciplina del funzionamento collegiale dell’organo di liquidazione pluripersonale limitata alla sola srl risulterebbe incompatibile con il sistema unitario della liquidazione delle società di capitali e quindi non applicabile per espressa previsione del medesimo art. 2488 cod. civ..

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "J.A.16 – Collegialità obbligatoria dell’organo di liquidazione pluripersonale"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti