J.A.19 - Controllo sulla gestione durante la liquidazione


Massima

1° pubbl. 9/10

Dal combinato disposto dell’art. 2487-bis, comma 3 cod. civ. (nella parte in cui prevede la cessazione degli amministratori con l’iscrizione della nomina dei liquidatori nel registro imprese) e dell’art. 2488 cod. civ. (nella parte in cui prevede che durante la fase della liquidazione le disposizioni sugli organi di controllo si applichino in quanto compatibili), si può ritenere che il controllo sulla gestione delle società di capitali in liquidazione spetti:
  • nelle srl: al collegio sindacale, se nominato (per obbligo di legge o di statuto);
  • nelle spa con sistema tradizionale: al collegio sindacale;
  • nelle spa con sistema dualistico: al consiglio di sorveglianza che rimane dunque in carica;
  • nelle spa con sistema monistico: ad un collegio sindacale appositamente nominato.

Tale ultimo modello di governance societaria presuppone infatti necessariamente l’esistenza di un consiglio di amministrazione in grado di emanare i componenti del comitato per il controllo sulla gestione.
Venuti meno tutti gli amministratori, per effetto dell’art. 2487-bis, comma 3 cod. civ., tale modello di governance non può dunque più essere attuato, né direttamente, ritenendo non cessati i soli amministratori componenti il comitato di controllo (poiché in tal caso non si comprende chi sarebbe competente per le nomine e sostituzioni dei medesimi), né indirettamente, ritenendo applicabile al collegio dei liquidatori la designazione al proprio interno di un comitato di controllo composto da alcuni liquidatori (poiché ciò non è consentito dal modello unitario di liquidazione di tutte le società di capitali).
In detta fattispecie troveranno dunque piena applicazione le norme sulla obbligatorietà della nomina del collegio sindacale quale organo cui la legge attribuisce tipicamente le funzioni di controllo sulla gestione.

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