Interpretazione contro l' autore della clausola



L'art. 1370 cod.civ. pone una regola speciale in materia di interpretazione delle clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti.

Si tratta cioè esclusivamente dei contratti tipo, unilateralmente predisposti da una delle parti (esempio tipico il contratto di assicurazione predisposto dalla compagnia: Cass. Civ., Sez. III, 17792/11). La negoziazione si riduce da parte dell'altro contraente quasi esclusivamente a decidere se stipulare o meno, senza che vi sia la possibilità di introdurre contenuti più specifici, oggetto di specifiche intese. La norma in esame prevede che dette clausole, nel dubbio nota1, si interpretano a favore del contraente non predisponente, con ciò ponendo a carico dell'altro l'onere di evitare espressioni incerte nota2. Secondo l'opinione prevalente nota3, il ricorso al criterio di cui all'art. 1370 cod.civ. sarebbe subordinato al preventivo esperimento infruttuoso delle regole di interpretazione soggettiva (artt. 1362, 1363, 1364, 1365 cod.civ.) (Cass. Civ. Sez. III, 3817/79).

Si deve fare attenzione al fatto che, ai sensi dell'art. 1341 cod.civ., le condizioni generali di contratto, oggetto di unilaterale previsione da parte di uno dei contraenti, sono da considerarsi efficaci nei confronti dell'altro qualora fossero conosciute da costui o agevolmente conoscibili facendo uso dell'ordinaria diligenza. L'onere di rendere conoscibili o di far concretamente conoscere le condizioni generali precede logicamente quello di renderle chiaramente intelleggibili ed interpretabilinota4. Il mancato rispetto della prima prescrizione rende non vincolante, in quanto privo di efficacia il contratto, l'inosservanza della seconda determina un'interpretazione sfavorevole al predisponente. Cosa riferire dell'eventuale contrasto tra clausola vessatoria ex art. 1342 cod.civ. (come tale approvata specificamente e separatamente) e clausola contrattuale più favorevole al contraente non predisponente? Al riguardo la S.C. ha stabilito, proprio in forza del prevalente criterio di cui all'art. 1370 cod.civ., che quest'ultima debba prevalere sulla prima, quand'anche munita di sottoscrizione separata (Cass. Civ. Sez. III, 19140/05).

Merita di essere segnalato il possibile concorso della regola ermeneutica in esame, con quella di cui all'art. 1368 cod.civ., che si riferisce agli usi interpretativi. Il nesso di collegamento consiste nel fatto che, quando uno dei contraenti riveste la qualità di imprenditore, capita che venga a predisporre una contrattualistica standard per i propri clienti. A tal proposito, appare logico attribuire prevalenza al criterio dell'interpretazione contra stipulatorem, in forza della quale comunque le ambiguità del contratto non potrebbero essere risolte in base a quanto viene generalmente praticato nel luogo di conclusione del contratto. Si imporrebbe piuttosto l'adozione del significato meno favorevole al predisponente nota5.

In applicazione della norma in esame è stato deciso che l'identificazione del luogo presso il quale doveva essere effettuato un pagamento, designato genericamente come da farsi presso gli uffici della società, dovesse essere inteso non già presso la sede legale, bensì presso gli uffici delle filiale nella quale erano intercorse le trattative ed era stato stipulato il contratto (Cass. Civ. Sez. II, 4041/77 ).

Analogamente si è deciso che la pluralità delle clausole dal non agevole coordinamento contenute in un contratto di assicurazione, dovessero essere intese nel senso più favorevole all'assicurato (Cass. Civ. Sez. I, 3510/82), come quelle con le quali viene limitato il rischio (Cass. Civ. Sez. I, 5621/87).

Note

nota1

Cassattana, Il problema dell'interpretazione delle condizioni generali di contratto, in Le condizioni generali di contratto, a cura di Bianca, Milano, 1979, p. 130, individua le clausole dubbie in quelle formulazione che danno adito a incertezze anche a chi è fornito di particolari cognizioni tecniche.
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nota2

Secondo la Relazione al Codice Civile n. 626, la norma risponderebbe al principio dell'obbligo di " clare loqui " e attuerebbe un'ulteriore tutela dell'aderente (contaente debole). In tal senso Scognamiglio, Dei contratti in generale, in Tratt.dir.civ., diretto da Grosso-Santoro Passarelli, Milano, 1983, p. 189; Rossello, La formazione del contratto, in L'interpretazione del contratto, a cura di Alpa, Milano, 1983, p. 289.
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nota3

Genovese, Le forme volontarie nella teoria dei contratti, Padova, 1949, p. 401; Cassattana, cit., p. 129.
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nota4

In tal senso Napoli, in Le condizioni generali di contratto, a cura di Bianca, Milano, 1979, p. 68.
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nota5

Analogamente Bianca, Diritto civile, vol. III, Milano, 2000, p. 442.
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Bibliografia

  • CASSATTANA, Il problema dell'interpretazione delle condizioni generali di contratto, Milano, Le condizioni generali di contratto, Bianca, 1979
  • GENOVESE, Le forme volontarie nella teoria dei contratti, Padova, 1949
  • NAPOLI, Milano, Le condizioni generali di contratto, Bianca, 1979
  • ROSSELLO, La formazione del contratto, Milano, L'interpretazione del contratto, Alpa, 1983
  • SCOGNAMIGLIO, Dei contratti in generale, Milano, Tratt.dir.civ., Grosso Santoro Pass., 1983

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