Viene in considerazione il modo di operare, nell'ambito delle obbligazioni solidali, di
alcune vicende estintive dell'obbligazione diverse dall'adempimento, quali la
datio in solutum, la novazione, la remissione, la compensazione, la confusione, l'impossibilità sopravvenuta della prestazione (artt.
1300 ,
1301 ,
1302 ,
1303 ,
1307 cod.civ.).
L'aspetto di maggiore interesse consiste nell'individuazione di criteri che limitino ad una sola posizione, ovvero estendano a tutte le posizioni l'efficacia conseguente a tali vicende estintive diverse dall'adempimento, per lo più connotate da una natura non satisfattiva.In via generale si può ribadire la possibilità di rinvenire in materia due regole non prive di eccezioni: quella dell'impossibilità di estendere a tutte le posizioni dei soggetti avvinti da solidarietà gli effetti derivanti dalla condizione personale di un condebitore, a meno che non si tratti di effetti vantaggiosi e quella della tendenziale estensione a tutti i soggetti avvinti da solidarietà degli effetti vantaggiosi delle vicende in questione.
In tema di
prescrizione, è stato deciso che quando l'estinzione è stata eccepita soltanto da uno dei soggetti coobbligati, gli effetti estintivi si propaghino anche agli altri, a meno che essi, nel costituirsi in giudizio, non l'abbiano eccepita ovvero vi abbiano fatto rinunzia (Cass. Civile, Sez. III, ord. n. 8837 del 3 aprile 2025).