L'art.
1107 cod.civ. prescrive che ciascuno dei componenti la minoranza dissenziente può impugnare davanti all'autorità giudiziaria il regolamento della comunione entro trenta giorni a far tempo dalla deliberazione con il quale esso è stato approvato.
Devono ritenersi legittimati ad esercitare l'impugnativa, fino alla quale il regolamento deve ritenersi comunque interinalmente efficace, coloro che, tra i contitolari, risultassero assenti, astenuti o dissenzienti
nota1.
Una volta che sia decorso il termine decadenziale di trenta giorni di cui alla norma in esame in difetto di azioni di impugnativa il regolamento esplica effetto non soltanto verso tutti i contitolari, bensì anche per gli eredi ed aventi causa dai singoli partecipanti (art. 1107, ultimo comma, cod.civ.).
La norma, a differenza di quanto si può dire per l'art.
1109 cod.civ. in tema di impugnativa delle deliberazioni afferenti l'amministrazione, è muta circa i casi in cui risulta ammissibile svolgere il rimedio: secondo gli interpreti si tratterebbe non soltanto di contrarietà rispetto a norme di legge, bensì anche di quelle regole che fossero gravemente pregiudizievoli alla cosa comune
nota2.
Note
nota1
Cfr. Branca, La comunione, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja- Branca, Bologna-Roma, 1982, p.217; Dossetto, Comunione (dir. civ.), in N.mo Dig. it., pp.860 e ss..
top1nota2
Si vedano Bianca, Diritto civile, vol. VI, Milano, 1999, p.475;Lener, La comunione, in Tratt. dir. priv., diretto da Rescigno, Torino, 1982, p.326;Cian-Trabucchi, Commentario breve al codice civile, Padova, 1992, p.806; Marino, Scozzafava, in Comm.cod.civ., diretto da Cendon, vol. III, Torino, 1997, p.494.
top2Bibliografia
- BIANCA, Diritto Civile, Milano, VI, 1999
- BRANCA, Comunione, condomimio negli edifici (Artt. 1100-1139), Bologna-Roma, Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, 1982
- CIAN-TRABUCCHI, Padova, Comm. breve al cod.civ., 1994
- DOSSETTO, Comunione, Padova, N.sso Dig. it., III, 1959
- LENER, La comunione, Torino, Tratt.dir.priv dir. da Rescigno, vol. 8, t. II, 1982
- MARINO SCOZZAFAVA, Torino, Comm.cod.civ.dir. da Cendon, III, 1997