Si parla di
patrimonio autonomo per evidenziare l'attribuzione di cespiti e rapporti che fanno capo ad un nuovo soggetto (associazioni non riconosciute, comitati, società), indipendentemente dall'esistenza di personalità giuridica di questo
nota1. Se un soggetto conferisce beni o attività in una società o in un'associazione, questi elementi cessano di appartenergli in quanto trasferiti nel patrimonio di un soggetto ulteriore e distinto rispetto al conferente
nota2.
nota1 La giurisprudenza sull'argomento appare concorde. Cfr. Cass. Civ. Sez. II,
3011/92 .
top1Note
nota2
Santoro Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002, p.86. L'A. sottolinea la funzione di garanzia e responsabilità che il patrimonio in questione viene ad assumere in connessione con la sua funzione. Si veda anche Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 2007, p.140.
top2Bibliografia
- SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002
- TORRENTE-SCHLESINGER, Manuale di diritto privato , Milano, 2007