Mandato in rem propriam e indicazione di termine finale di efficacia. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 30246 del 20 novembre 2019)

Il mandato a vendere "in rem propriam" preclude al mandante la possibilità di alienare direttamente il bene, come si ritrae dal II comma dell'art. 1723 cod.civ. nonchè dal successivo art.1724. In tale ipotesi è essenziale a pena di nullità la previsione di un termine ultimo di durata del mandato, decorso il quale l'incarico deve intendersi cessato, attesa la disposizione di portata generale prevista nell'art. 1379 cod.civ., applicabile anche a pattuizioni che comportino comunque limitazioni incisive del diritto di proprietà.

Commento

(di Daniele Minussi)
La S.C. pone una equiparazione tra mandato a vendere anche nell'interesse del mandatario e la figura del divieto di alienazione di cui alla norma di portata generale di cui all'art. 1379 cod. civ. quanto alla indispensabilità dell'apposizione di un termine finale, analogamente ai "convenienti limiti di tempo" di cui alla norma da ultimo citata. Esso infatti si estinguerebbe naturalmente quand'anche fosse stato previsto "a tempo indeterminato": in tal caso, ai sensi del n.1 dell'art. 1722 cod.civ. si estinguerebbe alla scadenza del termine determinato (in mancanza di previsione negoziale delle parti) dal giudice, ai sensi dell'art. 1183 cod.civ. su istanza della parte che vi ha interesse.

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