Mandato in rem propriam e indicazione di termine finale di efficacia. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 30246 del 20 novembre 2019)
Il mandato a vendere "in rem propriam" preclude al mandante la possibilità di alienare direttamente il bene, come si ritrae dal II comma dell'art. 1723 cod.civ. nonchè dal successivo art.1724. In tale ipotesi è essenziale a pena di nullità la previsione di un termine ultimo di durata del mandato, decorso il quale l'incarico deve intendersi cessato, attesa la disposizione di portata generale prevista nell'art. 1379 cod.civ., applicabile anche a pattuizioni che comportino comunque limitazioni incisive del diritto di proprietà.