Il diritto soggettivo



Tradizionalmente il diritto soggettivo viene designato come la signoria del volere nota1, il potere di agire per il soddisfacimento dell'interesse del soggetto attivo, interesse che gode di protezione da parte dell'ordinamento giuridico nota2.

La definizione di diritto soggettivo nota3 ruota intorno a due aspetti: il potere e l'interesse.

Si dice nota4 infatti che tale situazione giuridica soggettiva attiva si riscontra nel momento in cui viene dalla legge riconosciuto ad un soggetto un potere per la realizzazione di un interesse (inteso come valore che ha un certo bene per un soggetto).

Esistono altre teoriche che costruiscono il nucleo del diritto soggettivo attorno al concetto di "signoria del volere" ovvero in chiave di "interesse protetto dal diritto".

In ogni caso le definizioni che precedono non hanno nè il pregio di farci distinguere il diritto soggettivo dalla nozione di interesse legittimo (soprattutto quella di interesse protetto dal diritto) nè quello di essere riferibili ai casi in cui il titolare del diritto non possiede piena capacità di agire (potere della volontà, signoria del volere: come è possibile che possa "volere" un soggetto incapace?) nota5.

La definizione di "agere licere" nota6, cioè come possibilità di comportarsi liberamente quale essenza del diritto soggettivo non ha maggior fortuna: difatti pare riferibile a situazioni quali i soli diritti reali, con l'esclusione dei diritti di credito nei quali il titolare si trova piuttosto nella situazione di poter pretendere una determinata condotta dal debitore.

Si pensi al diritto di proprietà il quale consiste nella facoltà di "godere e disporre delle cose proprie in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico" (art. 832 cod.civ. ) ed al credito relativo ad un'obbligazione pecuniaria. In quest'ultimo caso la realizzazione dell'interesse del creditore non può che dipendere dalla condotta del debitore, essendovi al più la possibilità, nell'ipotesi in cui tale condotta non fosse adeguata, di chiedere ed ottenere tutela giurisdizionale del proprio diritto.

Note

nota1

V. Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.65.
top1

nota2

Cfr. Bianca, Diritto civile, vol. VI, Milano, 1999, p.12.
top2

nota3

Si vedano, tra gli altri, Maiorca, Diritto soggettivo, in Enc. giur. Treccani, XI, 1989; Cesarini Sforza, Diritto soggettivo, in Enc. dir., XII, 1964, p. 659 e ss..
top3

nota4

Così p.es. Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.70.
top4

nota5

V. Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.64.
top5

nota6

Si confronti p.es. Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1978, p.282 e ss..
top6

 

 

Bibliografia

  • BIANCA, Diritto Civile, Milano, VI, 1999
  • CESARINI SFORZA, Diritto soggettivo, Enc. dir.
  • MAIORCA, Diritto soggettivo, Enc. giur. Treccani, XI, 1989
  • SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Il diritto soggettivo"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti