Il diritto di credito si distingue nell'ambito dei diritti soggettivi per il contenuto delle situazioni giuridiche soggettive attiva e passiva facenti capo ai soggetti coinvolti nel rapporto giuridico.
A differenza di quanto si ha modo di riscontrare nei diritti assoluti (ad es. in tema di diritti reali), il diritto di credito non comporta un agere licere del soggetto in relazione all'oggetto del rapporto, inteso come possibilità di attingere immediatamente alle utilità che l'oggetto è in grado di assicurare. Il raggiungimento di questa utilità è mediata per il tramite della condotta di un soggetto: il debitore, vale a dire il termine passivo del rapporto
nota1.
Il creditore non può cioè conseguire autonomamente il soddisfacimento del proprio interesse: ciò dipende dalla condotta del debitore, il quale è per l'appunto obbligato a tenere un determinato comportamento il cui risultato pratico si sostanzia nell'adempimento
nota2.
Qualora questo non segua, l'ordinamento giuridico attribuisce al creditore la possibilità di difendersi per mezzo di un'azione.
Il risultato pratico dell'esercizio dell'azione a difesa del diritto violato non importa il raggiungimento diretto del risultato cui si sarebbe pervenuti nel caso in cui fosse subentrato l'esatto adempimento, bensì una richiesta formulata al giudice affinchè costui ponga in essere strumenti atti ad assicurare un ristoro per lo più inteso a valere come equivalente rispetto al valore della prestazione inadempiuta, ristoro da porre a carico del patrimonio del debitore ed a favore del creditore.
Note
nota1
Cfr. Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1978, p.312; Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.71.
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Si parla infatti in generale di pretesa all'adempimento. Così, tra gli altri, Bianca, Diritto civile, vol. IV, Milano, 1998, p.39.
top2 Bibliografia
- SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002