I motivi



Che cos' è il motivo dal punto di vista della dinamica negoziale? Esso si può definire come la finalità pratica che induce un soggetto a porre in essere un atto avente natura negoziale.

Il motivo viene anche definito usualmente come lo scopo pratico, individuale, che la parte o le parti perseguono. Si fanno a questo proposito esempi che agevolmente possono essere intesi: Tizio si decide ad acquistare il fondo A in quanto desidera costruirvi la propria casa al fine di andare ad abitarvi; Caio invece vuole acquisire un'area contigua a quella che già gli appartiene allo scopo di edificarvi un capannone industriale per sviluppare la propria attività in forte espansione.

Sempronio intende locare un immobile per soggiornare in una località turistica allo scopo di trascorrere un periodo di vacanza; Mevio vuole assumere in locazione lo stesso appartamento in quanto si è trasferito per motivi di lavoro nella stessa località.

Come è evidente, il motivo è usualmente estraneo alla struttura dell'atto, ponendosi come elemento psicologico ulteriore ed interno alla parte: il medesimo contratto (es.: la vendita, la locazione), può essere servente rispetto ai motivi più disparati nota1 . In questo senso può affermarsi che mentre la causa è fissa e invariabile, i motivi che animano i contraenti risultano essere mutevoli e variabili.

Occorre comunque connotare ulteriormente la nozione di motivo in senso tecnico: dal punto di vista meramente semantico si potrebbe sostenere che Tizio venditore conclude con Caio acquirente un contratto di compravendita perché Tizio vuole vendere (vale a dire che il motivo che lo induce a stipulare è per l'appunto il vendere) e Caio vuole comprare (vale a dire che il motivo che lo induce a stipulare è pertanto il comprare). Una siffatta affermazione non farebbe altro che riproporre tautologicamente il concetto di tipo negoziale, sia pure sub specie di corrispondenza al tipo dell'intento pratico dei contraenti: con il che si andrebbe a discutere direttamente della causa del negozio. E' invece il caso di sottolineare che il motivo, per essere veramente tale, deve anche essere ulteriore rispetto alla mera enunciazione del tipo negoziale nota2 .

Oltre ad essere mutevoli, i motivi possono essere plurimi nota3 (mi accingo ad acquistare un oggetto perché mi è utile ed anche, nello stesso tempo, perché corrisponde al mio gusto estetico): usualmente sono anche esternamente inespressi.

Di solito non si comunica all'altra parte lo scopo per il quale ci si accinge a concludere un accordo con questa. In ogni caso, se acquisto un terreno e dico al venditore che intendo costruirvi una casa per abitare insieme alla mia famiglia la cosa è indifferente per costui, a meno che, proprio al fine di conferire importanza a detto motivo non venga pattuita l'inserzione di un elemento (quale una condizione, un termine, una clausola particolare) idoneo a conferire rilevanza ad esso nota4 .

In tale senso si afferma che gli elementi accidentali del contratto attribuiscono un peso ai motivi delle parti, proprio in quanto li fanno emergere da una situazione di giuridica ininfluenza. Una volta che al motivo fosse stata conferita importanza per il tramite dell'apposizione di un elemento accidentale, esso viene ad innestarsi nell'elemento causale dell'atto. All'accidentalità in astratto della clausola subentra l'essenzialità in concreto nota5 .

Al di fuori di questo caso appare invece evidente che i motivi non vanno confusi con la causa, la quale al contrario svolge una funzione essenziale ai fini della esistenza, della qualificazione, della validità dell'atto negoziale.

Questo non deve indurre a ritenere i motivi come giuridicamente irrilevanti, bensì come eccezionalmente rilevanti in relazione al modo di disporre delle norme in tema di motivo illecito (artt. 1345 , 626 , 788 cod.civ.), di errore sui motivi (v. artt. 787 e 624 II comma cod.civ.), di interpretazione del contratto e di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 1467 cod.civ.).

Quelle afferenti alla patologia dell'atto negoziale in relazione all'aspetto dell'illiceità non sono le uniche ipotesi in cui il motivo assume rilevanza: si ponga mente alla donazione remuneratoria ( art. 770 cod. civ. ) ed alla discussa figura della presupposizione.

 

Note

nota1

Galgano, Diritto privato, Padova, 1994, p.235.

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nota2

Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.785 definisce il motivo come "una rappresentazione soggettiva che induce le parti a concludere il contratto e, come tale, esso rimane fuori del congegno contrattuale, costituendo uno scopo ulteriore del tutto irrilevante."
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nota3

Analogamente Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.253 che parla di motivi vari.
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nota4

Così anche Gazzoni, Manuale di diritto privato, cit., p.786 e Bianca, Diritto civile, vol.III, Milano, 2000, p.434.
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nota5

Questo concetto viene altrimenti espresso con il riferimento al principio dell'unitarietà della volontà che presiede al negozio al quale sia stato apposto l'elemento accidentale (es.: la condizione). Riferire che l'accidentalità astratta dell'elemento causale è suscettibile di apprezzamento dal punto di vista astratto, relativamente al tipo, nonché dal punto di vista concreto, vale a dire del congegno negoziale posto in essere effettivamente dalle parti che hanno utilizzato lo schema predisposto dalla legge.
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Bibliografia

  • GALGANO, Diritto privato, Padova, 1994

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