I.G.22 - Riduzione volontaria del capitale – modalità di attuazione


Massima

1° pubbl. 9/05

In caso di riduzione volontaria del capitale a sensi dell’art. 2482 cod. civ. la decisione può essere attuata anziché mediante il rimborso ai soci (o la loro liberazione dall’obbligo dei versamenti ancora dovuti) anche mediante l’imputazione ad apposita riserva dell’importo della riduzione.
Ovviamente anche nel caso di specie si applicano le disposizioni di cui all’art. 2482, secondo e terzo comma cod. civ. (con tutte le precisazioni in relazione ai diversi momenti dell’efficacia e della eseguibilità della decisione. Per quanto riguarda, più specificatamente, il momento della eseguibilità della decisione nel caso di specie, la riserva cui è stato imputato l’importo della riduzione dovrà considerarsi “vincolata e non distribuibile” sino a che non siano trascorsi novanta giorni dalla data di iscrizione al registro imprese della decisione, dopodichè, e semprechè entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all’iscrizione abbia fatto opposizione, la riserva stessa potrà considerarsi “disponibile” e quindi anche distribuibile tra i soci).

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