I.D.5 - Termini per la nomina del collegio sindacale obbligatorio


Massima

1° pubbl. 9/11 – motivato 9/11

Qualora, nel corso della vita di una società, si verifichino i presupposti di cui all’art. 2477, commi 2 e 3 cod. civ. per la nomina obbligatoria del collegio sindacale, la medesima deve avvenire nel corso dell’esercizio successivo, entra trenta giorni dall’approvazione del bilancio (art. 2477, comma 6 cod. civ.).
Tale regola vale anche nelle ipotesi in cui l’obbligatorietà della nomina non dipenda dal risultato di uno o più esercizi ma da presupposti “istantanei”, quali l’esecuzione di un aumento di capitale ad un importo pari o superiore a quello minimo per le società per azioni, ovvero l’acquisizione del controllo di una società obbligata alla revisione legale dei conti.

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