I.D.3 - Data di efficacia della cessazione dei sindaci


Massima

1° pubbl. 9/06

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito (art. 2400, I comma cod. civ.).
In tutti gli altri casi: morte, rinunzia o decadenza, la cessazione ha effetto immediato, anche nell’ipotesi che con i sindaci supplenti non si completi il collegio sindacale.
È sempre possibile per uno o per tutti i sindaci in regime di prorogatio per scadenza del termine rinunciare alla carica, rendendo quindi immediatamente efficace la propria cessazione.
Qualora l’organo di controllo diventi incompleto e non sia possibile ricostituirlo integralmente, per incapacità dell’assemblea o per non reperibilità di sindaci disposti ad accettare l’incarico, la società si scioglie.

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