H.I.10 - Art. 2344, I comma, cc e conflitto di interessi


Massima

1° pubbl. 9/04

La disposizione del primo comma dell’art. 2344 cod. civ., nella parte in cui autorizza gli amministratori a vendere le azioni del socio moroso per un corrispettivo non inferiore ai conferimenti ancora dovuti, autorizza anche i medesimi amministratori a contrarre con se stessi qualora intendano acquistare dette quote nella qualità di soci o rappresentanti di enti soci. Non si applica in ogni caso l’art. 2391 cod. civ..

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