H.D.2 - Presidente del consiglio di gestione - poteri


Massima

1° pubbl. 9/06

L’omesso rinvio da parte dell’art. 2409-undecies cod. civ. all’art. 2381 primo comma cod. civ. che fissa, in assenza di diversa scelta statutaria, i compiti minimi del presidente dell’organo amministrativo, non esclude che tale previsione trovi applicazione “in quanto compatibile”, ai sensi del 3° comma dell’art. 2380 cod. civ., anche nel modello dualistico.
Non sussiste infatti alcuna ragione per ritenere che il presidente dell’organo gestorio del modello dualistico debba avere una rilevanza diversa rispetto al presidente dell’organo gestorio del modello tradizionale.

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