Gli strumenti pubblicitari riguardanti le vicende della persona fisica




Vari sono gli strumenti pubblicitari predisposti dall'ordinamento al fine di dare pubblicità delle vicende afferenti alle persone fisiche, come vari sono gli effetti che conseguono all'effettuazione delle formalità in cui consistono.

Vengono innanzitutto in esame i quattro registri dello stato civile tenuti presso ogni Comune d'Italia. Ad essi si affianca, con valenza del tutto diversa, il cosiddetto registro anagrafico della popolazione residente.

Ulteriori strumenti si identificano nel registro delle adozioni, tenuti presso la cancelleria del Tribunale civile, nel registro delle tutele, nel registro delle successioni, un tempo tenuti presso la cancelleria della Pretura ed ora, in forza della riforma dell'ordinamento giudiziario operata con l'art. 1 D. Lgs. 51/98, presso la cancelleria del Tribunale. All'esito dell'entrata in vigore della Legge 9 gennaio 2004, n.6 il nuovo testo dell'art.47 disp.att.cod.civ. prevede che, accanto al registro delle tutele dei minori e degli interdetti nonchè a quello delle curatele dei minori emancipati e degli inabiitati, sia tenuto presso l'ufficio del giudice tutelare un registro delle amministrazioni di sostegno.

Occorre da ultimo dar conto del modo di disporre dell'art. 421 cod.civ. l'efficacia dei provvedimenti di interdizione e di inabilitazione ha inizio dal giorno della pubblicazione della sentenza. Per effetto di tale disposizione il sistema pubblicitario formato dai registri dello stato civile deve essere integrato dalle risultanze ritraibili dalla Cancelleria civile del Tribunale. La questione sarà oggetto di separata analisi.

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Gli strumenti pubblicitari riguardanti le vicende della persona fisica"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti