Giudice di Pace di S. Valentino A. C. del 1998 (18/12/1998)



La società autostradale risponde di generica responsabilità ex art. 2043 c.c. dei danni provocati al parabrezza di un'autovettura da un sasso di ragguardevoli dimensioni, probabilmente rotolato dal terrapieno laterale e schizzato da sotto le ruote di altra autovettura sorpassata.
La società che gestisce l'autostrada è tenuta, ai sensi dell'art. 2051 c.c., ad adottare prestazioni di manutenzione del manto stradale con una diligenza maggiore e continuativa rispetto a quella degli altri enti proprietari o gestori della rete viaria ordinaria, dato il carattere oneroso del servizio prestato.

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