Garante della Privacy, Provvedimento del 19 marzo 2003


Provvedimento 19 marzo 2003

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Rilevato che nei giorni scorsi alcuni quotidiani hanno pubblicato articoli di cronaca recanti immagini di persone sottoposte a misure di restrizione della libertà personale;
Constatato in particolare che:
A) nella cronaca di Roma del quotidiano (…) dell'8 febbraio 2003 è stato pubblicato un servizio relativo all'arresto per omicidio del sig. (…), ritratto in un ufficio assieme a personale di polizia in una immagine nella quale, pur non essendo visibili manette, appare evidente lo stato di coercizione consistente nella presa alle braccia di personale appartenente alla polizia che lo traduce;
B) nei telegiornali (…) delle ore 13,30 dell'11 febbraio 2003 e delle ore 8,00 del 12 febbraio 2003 sono stati trasmessi servizi relativi ad un'azione di polizia contro lo spaccio di droga nei quali sono:
1. stati trasmessi filmati che ritraggono alcuni giovani catturati con le manette ai polsi mentre vengono tradotti dalla polizia;
2. state diffuse le immagini fotografiche riguardanti alcune persone catturate che appaiono tratte da foto segnaletiche messe a disposizione nel corso di una conferenza stampa;
C) nella cronaca di Trento del quotidiano (…) del 12 febbraio 2003 sono state pubblicate, in un servizio relativo all'azione di polizia descritta al punto B), immagini fotografiche di 14 persone catturate che appaiono tratte da foto segnaletiche, ovvero da documenti di riconoscimento, presumibilmente messe a disposizione nel corso di una conferenza stampa;
D) nel quotidiano locale (…) del 12 febbraio 2003 è stato pubblicato un servizio relativo all'azione di polizia descritta al punto B) nel quale sono ritratte le immagini fotografiche:
1. di alcuni giovani catturati con le manette ai polsi mentre vengono tradotti dalla polizia;
2. di 10 persone catturate che appaiono tratte da foto segnaletiche, ovvero da documenti di riconoscimento, presumibilmente messe a disposizione nel corso di una conferenza stampa;
E) nella cronaca di Roma del quotidiano (…) del 20 febbraio 2003 è stato pubblicato un servizio relativo all'arresto del sig. (…) per aver investito e ucciso sulle strisce pedonali, senza prestare soccorso, una persona anziana che attraversava la strada; che la fotografia pubblicata ritrae l'arrestato con le manette ai polsi mentre viene tradotto dalla polizia;
F) nella cronaca del quotidiano (…) del 14 marzo 2003 sono state pubblicate, in un servizio relativo all'omicidio del venditore ambulante di Comiso sig. (…), le immagini fotografiche delle persone accusate dell'omicidio - la convivente sig.a (…) ed un'amica di quest'ultima sig.a (…) - che appaiono tratte da foto segnaletiche, ovvero da documenti di riconoscimento;
Visti gli artt. 9, 12, 20, 25 e 31 della legge n° 675/1996;
Visto l'art. 8 del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (provvedimento del Garante 29 luglio 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 179 del 3 agosto 1998), il quale,
- al comma 2, dispone che "Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovanti fini di giustizia e di polizia, il giornalista non riprende né produce le immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso dell'interessato" e,
- al comma 3, prevede che "Le persone non possono essere presentate con ferri o manette ai polsi, salvo che ciò sia necessario per segnalare abusi"
Visto l'art. 114, comma 6-bis, del codice di procedura penale che vieta "la pubblicazione dell'immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all'uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta";
Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, la quale, all'art. 42-bis, comma 4, prevede espressamente che: "Nelle traduzioni sono adottate le opportune cautele per proteggere i soggetti tradotti dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità, nonché per evitare ad essi inutili disagi. L'inosservanza della presente disposizione costituisce comportamento valutabile ai fini disciplinari";
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, la quale, all'art. 97, dispone che: "Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata (…) da necessità di giustizia o di polizia (…) o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.
Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro nella persona ritrattata";
Rilevato che la pubblicazione delle immagini sopra richiamate ha comportato violazioni delle predette disposizioni con pregiudizio per la dignità delle persone interessate che è tutelata dalle legge n. 675/1996 anche in riferimento ai trattamenti di dati personali per scopi di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, violazioni che non sono invece ravvisabili per la recente diffusione di immagini di appartenenti a formazioni terroristiche coinvolti nel grave episodio accaduto il 2 marzo 2003 sul treno Roma - Firenze;
Constatato in particolare che:
1. nei casi sopra indicati sub A), B1), D1) ed E) non appaiono adottate le richiamate cautele in caso di traduzioni e che si è così favorita la raccolta e la diffusione mediante la pubblicazione dell'immagine e la trasmissione di video delle persone private della libertà personale, riprese mentre si trovavano sottoposte all'uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica;
2. in relazione ai casi indicati sub B2), C), D2) ed F) di divulgazione e successiva pubblicazione, anche in video, dei volti dei catturati non appaiono, analogamente, sussistenti i necessari fini di giustizia e di polizia per la messa a disposizione di giornalisti delle immagini e la loro conseguente diffusione;
Considerato che in tema di divulgazione di dati personali concernenti persone coinvolte a vario titolo in indagini o procedimenti penali si è peraltro svolto in passato un confronto proficuo tra il Garante e i vertici delle forze dell'ordine, con ampia convergenza di vedute riguardo alla necessità di garantire una corretta applicazione delle norme vigenti, tenendo presente l'esigenza di assicurare al tempo stesso il perseguimento delle finalità di accertamento, prevenzione e repressione dei reati e il rispetto dei diritti della personalità degli interessati; considerato che in tale circostanza si era anche concordato sulla necessità del rispetto dei principi di laicità e correttezza, nonché di pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità per cui i dati sono raccolti e successivamente trattati ( art. 9, comma 1, lett a) e d) legge n. 675/1996);
Considerato che tale proficuo confronto aveva trovato sbocco in ulteriori istruzioni da parte di forze dell'ordine e, in particolare, in una circolare del Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno, trasmessa anche alle questure (Circolare n. 123/A/183. B,320 del 26 febbraio 1999), che richiamava anche l'attenzione sulla necessità che, anche nell'ipotesi di evidente ed indiscutibile "necessità di giustizia o di polizia" alla diffusione di immagini, "il diritto alla riservatezza ed alla tutela della dignità personale va sempre tenuto nella massima considerazione";
Constatato che, per effetto della violazione degli obblighi sopra richiamati da parte del personale operante, e del mancato vaglio circa la liceità della pubblicazione del genere di immagini in questione, sono state divulgate illecitamente in ambito giornalistico immagini relative a persone identificate;
Considerato che il Garante, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett l), della legge n. 675/1996, come modificato dall'art. 11, comma 2, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467, ha il compito di vietare anche in parte o di disporre il "blocco" dei dati personali se il trattamento risulta "illecito o non corretto (…) oppure quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessi";
Ritenuta la necessità di vietare alle testate indicate nel dispositivo l'ulteriore diffusione delle immagini in questione, pena l'applicazione della sanzione di cui all'art. 37, comma 1, della legge n. 675/1996, con effetto dalla data di comunicazione del presente provvedimento;
Considerata la necessità di provvedere a contestuale segnalazione alle medesime testate ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) della legge n. 675/1996 e di disporre l'invio di copia del presente provvedimento ad autorità ed organismi per le valutazioni di competenza anche di ordine disciplinare richiamate anche nella predetta circolare:
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Tutto ciò premesso, il Garante:
1) ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. l), della legge n. 675/1996, vieta all'editore e al direttore responsabile dei quotidiani (…), del quotidiano locale (…) e a (…), l'ulteriore diffusione delle immagini indicate in premessa ai punti A), B), C), D), E) e F) e segnala a tutti i predetti soggetti, ai sensi della lettera c) del medesimo articolo, la necessità di confortare i trattamenti di dati personali ai principi richiamati nel presente provvedimento astenendosi da ulteriori trattamenti in difformità dei medesimi principi;
2) dispone l'invio di copia del presente provvedimento ai competenti consigli regionali e al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei giornalisti, al Capo della Polizia di Stato, ai comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza, al Direttore del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e alle autorità giudiziarie che procedono per i reati per i quali è avvenuto l'arresto e la cattura degli interessati.

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