Forma della rinunzia al beneficio di inventario



La legge è muta circa gli eventuali requisiti formali dell'atto con il quale l'erede rinunzi al beneficio d'inventario. A questo proposito ad un richiamo del tutto generico al principio di libertà delle forme si oppone una teorica che fa leva su un'applicazione analogica della regola di cui al I comma dell'art. 484 cod.civ. nota1. Poichè l'accettazione col beneficio d'inventario si fa mediante dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, la stessa forma dovrebbe investire l'atto di rinunzia, di secondo grado che, come tale evidenzierebbe un collegamento negoziale di tipo estintivo. Accogliendo questa impostazione la rinunzia dovrebbe inoltre essere inserita nel registro delle successioni conservato presso il tribunale. In senso contrario è stato rilevato che il chiamato che rinunzi al beneficio precedentemente acquisito rimane pur sempre erede: donde la non indispensabilità di utilizzare la stessa forma prevista per l'accettazione beneficiata (Cass. Civ. Sez. II, 7695/92 ) nota2 .

Note

nota1

Cfr. Grosso-Burdese, Le successioni. Parte generale, in Tratt. dir.civ.it., diretto da Vassalli, vol.XII, t.1, Torino, 1977, p.508 e Cicu, Successioni per causa di morte, Parte generale: delazione e acquisto dell'eredità. Divisione ereditaria, in Tratt. dir.civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, vol.XII, Milano, 1961, p.236.
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nota2

Di questa opinione Natoli, L'amministrazione nel periodo successivo all'accettazione, in L'amministrazione di beni ereditari, vol.II, Milano, 1969, p.142.
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Bibliografia

  • GROSSO-BURDESE, Le successioni. Parte generale, Torino, Tratt.dir.civ. it. diretto da Vassalli, XII - t.1, 1977
  • NATOLI, L’amministrazione di beni ereditari II, l’amministrazione nel periodo successivo all’accettazione dell’eredità, Milano, 1969

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