Forma del contratto di leasing



Il contratto di leasing non è di per sè soggetto a speciali vincoli formali. La necessità di adottare la forma scritta ad substantiam actus si palesa tuttavia in relazione allo specifico oggetto della negoziazione, in combinazione con l'aspetto relativo alla durata. Così quando il contratto abbia ad oggetto beni immobili e la durata risulti essere superiore ai nove anni, non potrà non farsi applicazione della regola di cui al n.8 dell'art. 1350 cod.civ. , dovendo per l'effetto essere stipulato per iscritto a pena di nullità nota1 .

Qualora invece il contratto abbia durata inferiore ai nove anni non potrà, in difetto di specifiche disposizioni di segno divergente, non vigere il generale principio della libertà delle forme. Questa conclusione non è contraddetta dalla prassi invalsa, anche per motivazioni d'ordine fiscale (oltre che in relazione all'importanza economica dell'operazione), di procedere alla redazione scritta del contratto nella forma della scrittura privata, ancorchè priva di autenticazione notarile, scrittura da successivamente sottoporre alla formalità della registrazione.

nota1

Note

nota1

V'è tuttavia in dottrina chi ha osservato come la funzione prodromica svolta dal leasing (nel senso che esso risulterebbe funzionale a determinare la successiva acquisizione della proprietà del bene locato in capo al conduttore) conduce a reputare indispensabile il requisito della forma scritta ai sensi del n.1 dell'art.1350 n.1 cod.civ. (cfr. Luminoso, I contratti tipici ed atipici, in Tratt. di dir.priv., a cura di Iudica-Zatti, Milano, 1995, p.430). Se questa notazione coglie nel segno dal punto di vista descrittivo, non si può certo dire che colpisca un dato giuridicamente costante ed indefettibile della negoziazione. Ben potrebbe il conduttore "abbandonare" il bene al termine della durata prevista, rimanendo in questo caso il locatore proprietario del medesimo. Di per sè il leasing, rispetto al quale il diritto di riscatto si pone come mero accessorio, sortisce effetti semplicemente obbligatori, senza che sia dato di poter intravvedere, neppure in via mediata, un'attitudine traslativa analoga a quella del contratto preliminare. Non si potrebbe, in particolare, attivare lo speciale meccanismo di trasferimento giudiziale di cui all'art.2932 cod.civ. apri in relazione agli effetti primari della negoziazione.
top1

nota

Bibliografia

  • LUMINOSO, Contratti di alienazione, di godimento, di credito, Milano, I contratti tipici ed atipici, 1995

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Forma del contratto di leasing"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti