La normativa in tema di fondo patrimoniale non prevede una disciplina specifica per l'amministrazione dei beni che ne costituiscono l'oggetto, facendo un rinvio alle disposizioni dettate in materia di comunione legale dei beni. La regola della gestione congiunta non esclude che l'amministrazione possa concentrarsi in capo ad uno soltanto dei coniugi (si pensi all'impedimento temporaneo, alla morte, all'estromissione).
In esito alla costituzione del fondo si verifica una divaricazione
tra titolarità dei beni ,
spettanza dei frutti che i medesimi sono idonei a produrre,
regime di amministrazione e
poteri di disposizione dei cespiti investiti dal vincolo.
Salvi gli approfondimenti che verranno condotti su ciascuno dei riferiti aspetti, è possibile riferire che, a mente dell'art.
168 cod.civ.,
la proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di costituzione mentre, ai sensi del II comma,
i frutti dei beni costituenti il fondo patrimoniale sono impiegati per i bisogni della famiglia e, ex III comma,
l'amministrazione è regolata dalle norme relative all'amministrazione della comunione legale. E' possibile fare deroga alla disposizione? L'opinione maggioritaria nega tale esito, dal momento che la regola paritaria sarebbe incardinata nel principio costituzionale del governo della famiglia. Ogni differente pattuizione sarebbe affetta da nullità
Bibliografia
- AULETTA, Il fondo patrimoniale, Milano, 1992
- CARRESI, voce Fondo patrimoniale, Enc.Giur.Treccani
- DE PAOLA , Il diritto patrimoniale della famiglia nel sistema del diritto privato: nozioni introduttive, convenzioni matrimoniali, comunione legale dei beni, comunione convenzionale, Milano, Il regime patrimoniale delle famiglie, t.3 , 1995
- GABRIELLI, voce Patrimonio familiare e fondo patrimoniale, Enc.dir.
Guida operativa pratica
Prassi collegate
- Quesito n. 348-2006/C, Sull’amministrazione del fondo patrimoniale