In attuazione del principio di alternatività IVA/imposta di registro, in tutte le anzidette cessioni di immobili strumentali si applicano l’imposta di registro in
misura fissa, imposte ipotecarie del 3% e catastali dell’1% e possibilità di rettifica della detrazione IVA sugli acquisti ex art. 19-bis, comma 2, D.P.R. n. 633/1972
nota1.
Responsabilità solidale per l'imposta
Il legislatore ha introdotto una nuova ipotesi di responsabilità solidale, accanto a quelle già esistenti, anche se limitatamente alle cessioni.
Qualora l’importo del corrispettivo indicato nell’atto di trasferimento e nella relativa fattura sia diverso da quello effettivo, l’acquirente, anche se privato senza partita IVA, risponde in solido con il venditore per il pagamento del tributo relativo alla differenza tra il corrispettivo effettivo e quello indicato, nonché della relativa sanzione.
L’acquirente
privato può
evitare la responsabilità solidale (e la relativa sanzione) se, entro 60 giorni dalla stipula dell’atto, provvede a:
- regolarizzare la violazione versando la maggiore imposta;
- presentare all’Ufficio territorialmente competente nei suoi confronti copia dell’attestazione del pagamento e delle fatture oggetto della regolarizzazione.
L’acquirente
soggetto IVA può regolarizzare l’operazione ed evitare l’applicazione delle sanzioni se:
- provvede al versamento della maggiore imposta dovuta;
- presenta all’Ufficio fiscale competente una fattura integrativa, entro 30 giorni successivi alla registrazione della fattura irregolare ricevuta.