In tema di estinzione della delegazione passiva l'art.
1270 cod. civ. detta la regola in base alla quale il delegante può revocare la delegazione
nota1 fino a quando il delegato non abbia assunto l'obbligazione (nella
delegatio promittendi) ovvero non abbia effettuato il pagamento (nella
delegatio solvendi) in favore del delegatario
nota2.
Poiché il II comma dell'art.
1270 cod. civ. stabilisce che il delegato può assumere l'obbligazione o eseguire il pagamento a favore del delegatario anche dopo la morte o la sopravvenuta incapacità del delegante, è chiaro che questi eventi non estinguono la delegazione.
Note
nota1
Il delegante e il delegato possono convenire con clausola espressa l'irrevocabilità della delegazione: Greco, voce Delegazione (dir.civ.), in N.sso Dig.it., vol. V, 1960, p. 334; Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, vol. III, Milano, 1959, p. 228.
top1nota2
Se il delegato, pur a conoscenza dell'intervenuta revoca, effettua la prestazione, l'irripetibilità deve essere valutata alla stregua del principio di buona fede e fondata sull'esistenza di una giusta causa accipiendi: Miccio, Delle obbligazioni in generale, in Comm. cod. civ., vol. IV, Torino, 1982, p. 277.
top2Bibliografia
- GRECO, Delegazione, N.sso Dig. It., V, 1960
- MICCIO, Delle obbligazioni in generale, Torino, IV, 1982