Estinzione del rapporto e della relazione giuridica



L'estinzione del rapporto giuridico indica la morte giuridica, la fine di esso.

La vicenda finale del rapporto si produce o a seguito della realizzazione dell'interesse tutelato (es.: l'esatto adempimento della prestazione nel rapporto obbligatorio), ovvero per l'eliminazione di uno degli elementi (soggettivo o oggettivo) del rapporto nota1.

Può anche verificarsi che soggetto attivo e passivo coincidano: l'estinzione interverrà per confusione. Non sempre tuttavia la coincidenza soggettiva di soggetto attivo e passivo nell'ambito dello stesso rapporto produce tale effetto. Si pensi all'efficacia propria dell'accettazione beneficiata che impedisce la confusione nell'ipotesi di successione a causa di morte, ovvero alla distinzione tra parte in senso formale e parte in senso sostanziale nel contratto con sè stesso che sia stato stipulato da una sola persona fisica ai sensi dell'art.1395 cod.civ..

Occorre inoltre avvisare che, a stretto rigore, l'estinzione del rapporto in senso proprio può riguardare anche la perdita  della situazione giuridica soggettiva di vantaggio senza che, correlativamente, essa venga acquisita da altro soggetto (quest'ultima eventualità produrrebbe non già estinzione, bensì modificazione del rapportonota2 ). Si pensi ad esempio all'estinzione dell'obbligazione per impossibilità sopravvenuta totale della prestazione.

L'estinzione della relazione giuridica, vale a dire del nesso che si pone tra soggetto ed oggetto, evidenzia invece un percorso diverso.

Essa può infatti essere la conseguenza del venir meno del soggetto titolare della situazione giuridica soggettiva, dell'estinzione di quest'ultima ovvero del perimento del bene, cioè del substrato materiale sul quale insiste il diritto.

Particolare interesse rivestono i casi in cui l'estinzione del rapporto o della relazione consegue ad una condotta volontaria del soggetto titolare del diritto soggettivo. Da questo punto di vista assumeremo in considerazione una categoria di atti che, per l'idoneità a sortire efficacia estintiva della situazione giuridica soggettiva, possiamo denominare atti dismissivi: tali la rinunzia propria ed impropria nonché il rifiuto nota3.

Giova ricordare infine che non di tutti i diritti soggettivi è consentito al titolare disfarsi mediante il trasferimento ad altro soggetto (ciò che evidenzierebbe un evento modificativo del rapporto giuridico) o determinandone la semplice estinzione rinunziandovi (come invece talvolta si verifica nell'ambito del venir meno della relazione giuridica). A fronte del novero dei diritti disponibili, che nel diritto privato costituiscono la regola, v'è quello dei diritti indisponibili.

Note

nota1

Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.549.
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nota2

Bianca, Diritto civile, vol.IV, Milano, 1998, p.426.
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nota3

Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.202.
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Bibliografia

  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006

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