Errore di fatto ed errore di diritto



L'errore può essere di fatto o di diritto.

Si definisce della prima specie ogniqualvolta la falsa conoscenza cade sopra un dato di fatto della realtà materiale.

Ci si riferisce invece all' errore di diritto con riferimento a quel vizio che incide su un dato del mondo giuridico, errando il dichiarante circa la sussistenza di una norma giuridica ovvero l'interpretazione di essa (es.: non si conosce la vigenza di una legge, si reputa vigente una norma ormai abrogata ovvero si ignorano le conseguenze giuridiche di una determinata fattispecie).

La differenza in discorso non sempre può essere perspicua nota1.

La falsa conoscenza di un dato giuridico può infatti costituire un errore di diritto tutte le volte in cui risulta attinente alle condizioni di diritto oggettivo che determinano l'insorgenza, la modificazione o l'estinzione della situazione giuridicanota2La falsa conoscenza può, al contrario, costituire un errore di fatto se attiene ai dati di fatto che determinano le medesime vicende costitutive, modificative ed estintive (usucapione, prescrizione, qualità giuridiche di un bene che si riflettono sulla fruibilità del medesimo ecc.).

Un esempio varrà meglio a cogliere la distinzione.

Si pensi all'acquisizione onerosa di un appezzamento di terreno che sia stata decisa da un soggetto sulla base della ritenuta natura edificatoria dello stesso. Detta qualità del terreno costituisce indubbiamente un dato dipendente dall'interpretazione della normativa urbanistica. L'errore sulla natura edificatoria del lotto costituirà un errore di fatto o di diritto? La risposta, come ha avuto modo di precisare la Suprema Corte, è nel senso che, ogniqualvolta l'inesatta conoscenza del dato giuridico si ripercuote in una errata conoscenza di dati afferenti alle caratteristiche essenziali del bene, l'errore in cui sia caduta la parte deve essere considerato di fatto (Cass. Civ. Sez. Unite, 5900/97 ; Cass. Civ. Sez. II, 13578/91 ).

Quando invece l'errore riguarda l'esistenza (o la permanenza in vigore), il contenuto o la portata di una norma giuridica ovvero il modo in cui la stessa deve essere interpretata o applicata, si ricade nell'errore di diritto. In giurisprudenza si è ritenuto che le regole in tema di errore risultino applicabili, in forza del rinvio di cui all'art. 1324 cod.civ. , anche agli atti unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 7629/96 ).

Deve inoltre essere affrontata una ulteriore questione: quella cioè della valenza, alla stregua della possibile rilevanza dell'errore di diritto, del principio in base al quale l'ignoranza della legge non scusa (ignorantia juris non excusat) nota3. La portata di questa regola deve essere rettamente intesa. Essa impedisce di addurre come esimente l'ignoranza dell'esistenza di una disposizione di legge allo scopo di sottrarsi alla osservanza di essa nota4.

Risulta evidente che, in caso contrario, l'efficacia di una norma imperativa sarebbe inevitabilmente eliminata. Il principio in esame è di particolare importanza nell'ambito del diritto penale, campo in cui diviene ancor più stringente la distinzione tra errore di diritto "puro" ed errore di diritto che si riverbera sul fatto. Si ponga mente che, ai sensi del II° comma dell'art. 3  della legge 1981 n.689 (mediante la quale sono state depenalizzate e colpite con sanzioni amministrative una serie di fattispecie di reato "minori") "nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa." Si è pertanto ritenuto che l'errore in cui sia incorso un ambulante, che abbia adoperato per tale commercio impianti fissati permanentemente al suolo, nell'interpretare o nell'ignorare la legge che disciplina questa forma di commercio, costituisce errore di diritto, esulante dalla previsione di detta norma (Cass. Civ. Sez. I, 5415/96 ).

Tornando al campo contrattuale, una parte non potrebbe sottrarsi alla forza delle disposizioni in tema di responsabilità per i vizi o l'evizione allegando l'errore sulle conseguenze giuridiche del contratto concluso nota5. Non potrebbe neppure essere rilevante, ai fini dell'annullabilità del contratto, la deduzione dell'errore relativo alla portata di norme quali l'art. 1339 cod.civ. , determinanti l'inserzione automatica di clausole sostituite di diritto (Cass. Civ. Sez. II, 11032/94 ) nota6.

Completamente differente è il caso in cui il contraente si sia indotto al perfezionamento del contratto in conseguenza della valutazione, rivelatasi fallace, di una situazione giuridica (come nell'esempio già fatto della ritenuta natura edificatoria di un terreno, rivelatosi poi in concreto inedificabile).

In questa eventualità la parte che allega l'errore non vuole sottrarsi all'efficacia imperativa della legge, desidera dar conto dell'erroneo processo di formazione della volontà che ha condotto alla stipulazione del contratto, da considerarsi dunque viziato alle condizioni previste dalla legge.

Una particolare disciplina dell'errore di diritto è dettata per la transazione (art. 1969 cod.civ. ) e per la confessione (art. 2732 cod.civ. ).

Note

nota1

Circa la difficoltà di una distinzione netta fra errori di diritto e di fatto si vedano, tra gli altri, Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1978, p.640.
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nota2

Bianca, Diritto civile, vol. III, Milano, 2000, p.655.
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nota3

V. Criscuoli, Riflessi civilistici della costituzionalizzazione del principio penale di colpevolezza in tema di error iuris, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1994, p.719.
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nota4

Si confrontino Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, cit., p.642, secondo i quali "altro è il caso in cui un soggetto si rifiuti di rispettare una disposizione di legge asserendo di ignorarla; altra è l'ipotesi in cui, per effetto di quell'ignoranza, il soggetto si sia indotto a stipulare un negozio". A sua volta Rovelli, La responsabilità contrattuale, in Trattato dir. priv., diretto da Bessone, vol. XIII, Torino, 2000, p.310, sottolinea come in giurisprudenza si affermi ormai "che l'accertamento della scusabilità dell'ignoranza va verificato in concreto, ex post , con il metodo del caso per caso".
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nota5

V. Trimarchi, Istituzioni di diritto privato, Milano, 1991, p.207.
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nota6

Cfr. Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.903; Gallo, I vizi del consenso, in I contratti in generale, a cura di Gabrielli, Torino, 1999, p.442.
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Bibliografia

  • CRISCUOLI, Riflessi civilistici della costituzionalizzazione del principio penale di colpevolezza in tema di error iuris, Riv.trim.dir.e proc.civ., 1994
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • ROVELLI, La responsabilità contrattuale, Torino, Trattato dir.priv.dir.da Bessone, XIII, 2000
  • TRIMARCHI, Istituzioni di diritto privato, Milano, 1991

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