Per elusione codificata si intende l’elusione fiscale, come definita dall’art. 37-
bis, D.P.R. n. 600/1973.
Quanto all’elusione codificata l’orientamento della dottrina circa l’irrogabilità o meno delle sanzioni è incerto, mentre univoca a favore della irrogabilità è la giurisprudenza.
La dottrina distingue a seconda della natura sostanziale o procedimentale attribuita al citato art. 37-
bis, D.P.R. n. 600/1973.
Per l’opinione che segue la teoria della natura
procedimentale, il disconoscimento dei vantaggi fiscali può operare
solo in sede di accertamento con la conseguenza che:
- il contribuente non ha alcun obbligo di adeguarsi nella dichiarazione dei redditi alla norma supposta elusa;
- non è possibile, infatti, imporre al contribuente l’auto-disconoscimento di operazioni che, peraltro, hanno effetto ai fini civilistici e del bilancio;
- non è applicabile alcuna sanzione, poiché l’art. 37-bis non ne prevede alcuna.
Per la diversa tesi (accolta dalla giurisprudenza e per ultimo dalla citata sentenza n. 7739/2012,
Dolce & Gabbana, e Cass. ord. 30 gennaio 2013, n. 2234) che segue la teoria della natura
sostanziale della clausola di cui all’art. 37-
bis, D.P.R. n. 600/1973, l’elusione va sanzionata per infedele dichiarazione, ai sensi dell’art. 1, D.Lgs. n. 471/1997, in quanto viene indicata una
imposta inferiore a quella accertata.
E quel fondamento normativo “
chiaro ed univoco”, in ossequio a quanto previsto dalla giurisprudenza comunitaria (sentenza
Halifax), è individuato nell’art. 37-
bis, D.P.R. n. 600/1973 che imporrebbe, pertanto, al contribuente l’obbligo di autoliquidazione dell’imposta elusa.
Secondo la Cassazione, infatti, sia la definizione generale di imposta evasa, contenuta nel D.Lgs. n. 74/2000, sia il riferimento, contenuto nell’art. 16 dello stesso decreto, all’esimente derivante dalla conformità del comportamento del contribuente alle risultanze dell’interpello antielusivo, inducono ad affermare che, quanto ai reati tributari di infedele e omessa dichiarazione, rilevino anche comportamenti elusivi, limitatamente a quelle ipotesi nelle quali preesista una specifica disposizione di legge che individua e contrasta quei comportamenti
nota1.
Note
nota1
Cfr. Cass. pen. 28 febbraio 2012, n. 7739, cit.
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