Abuso/elusione non codificata



nota1 La giurisprudenza ha inizialmente fatto ricorso alle “obiettive condizioni di incertezza” per escludere la sanzionabilità dell’illecito nota2.

Successivamente ha superato il limite posto dalle obiettive condizioni di incertezza ed ha escluso, tout court, la punibilità per assenza di una precisa norma, non ritenendo sufficiente sanzionare la violazione di un principio generale ancorché ritenuto immanente al sistema tributario.

In concreto non si è ritenuto sussistente quel fondamento normativo “chiaro ed univoco” richiesto dalla giurisprudenza comunitaria nota3 che costituisce condizione necessaria per la punibilità dell’illecito nota4.

In particolare è stato deciso che i reati tributari di dichiarazione infedele o di omessa dichiarazione possono essere integrati anche da condotte elusive che siano strettamente riconducibili alle ipotesi di elusione espressamente previste dalla legge ovvero quelle di cui agli artt. 37, comma 3, e 37-bis, D.P.R. n. 600/1973.

Sia la definizione generale di imposta evasa, contenuta nel D.Lgs. n. 74/2000, sia il riferimento, contenuto nell’art. 16 dello stesso decreto, all’esimente derivante dalla conformità del comportamento del contribuente alle risultanze dell’interpello antielusivo, inducono ad affermare che, quanto ai reati tributari di infedele e omessa dichiarazione, rilevino anche comportamenti elusivi, limitatamente a quelle ipotesi nelle quali preesista una specifica disposizione di legge che individua e contrasta quei comportamenti nota5.

Note

nota1

La citata sentenza n. 7739/2012 esclude il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato stante la specialità del sistema penal-tributario, ma successivamente la stessa Corte ha ammesso il concorso tra il reato di truffa aggravata e quello di cui all’art. 10 D.Lgs. n. 74/2000 (cfr. Cass. pen. 26 settembre 2012, n. 37044).
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nota2

Cfr. Cass. 25 maggio 2009, n. 12042.
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nota3

Sentenza Halifax, Corte di Giustizia CE 21 febbraio 2006, causa C-255/02.
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nota4

Cfr. Cass., sez. trib., 30 novembre 2011, n. 25537; Cass. ord. 30 gennaio 2013, n. 2234; Cass. pen. 28 febbraio 2012, n. 7739 - Dolce & Gabbana.
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nota5

Cfr. Cass. pen. 28 febbraio 2012, n. 7739, cit.
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