Elemento oggettivo del rapporto obbligatorio




L'art. 1174 cod. civ. riferisce dell'oggetto dell'obbligazione identificandolo nella prestazione nota1.

Spesso nel linguaggio comune si dice che l'obbligazione ha per oggetto ad es. la consegna di 10 tonnellate di ferro, di 100 quintali di grano, di 100 litri di vino etc..

Occorre chiarire a tal proposito che il bene o l'utilità che si tende ad assicurare al creditore non tanto costituisce l'oggetto dell'obbligazione, quanto l'oggetto della prestazione che a propria volta costituisce l'oggetto dell'obbligazione. Si parla anche del primo come di oggetto mediato, del secondo come oggetto immediato.

Questa distinzione non vale soltanto, come pure spesso si dice, per le obbligazioni di dare, nelle quali è immediatamente percepibile la materialità di quanto forma l'oggetto della prestazione (la quantità di grano, di vino, etc.), ma anche per le obbligazioni consistenti in un facere o in un non facere.

D'altronde questo profilo accomuna la struttura dell'oggetto dell'obbligazione a quella dell'oggetto del contratto. Occorre fin d'ora rilevare che il contenuto del contratto può corrispondere ad attribuzioni patrimoniali che non si sostanziano in obbligazioni (es.: il trasferimento della proprietà del bene che segue allo scambio del consenso ex art. 1376 cod. civ. non è oggetto di un'obbligazione e, conseguentemente, di una prestazione, bensì costituisce una attribuzione patrimoniale automatica). In tal caso lo schematismo di cui qui si discorre non si può ritenere come adeguato al fenomeno.

Tornando all'aspetto strutturale dell'obbligazione, il medesimo può essere graficamente rappresentato nel modo che segue :

Immagine

Si consideri, quale ulteriore esempio, l'obbligazione di costruire un ponte. L'oggetto immediato, vale a dire la prestazione, consiste nell'attività di costruzione che il debitore deve porre in essere al fine di far conseguire al creditore l'oggetto mediato, il bene della vita che costituisce a propria volta l'oggetto della prestazione (il ponte costruito).Quest'ultimo costituisce ad un tempo sia l'oggetto della prestazione, sia l'oggetto (mediato) dell'obbligazione: mediato, appunto, in quanto tra il bene e l'obbligazione si interpone logicamente il concetto giuridico di prestazione .

La stessa cosa si può riferire a proposito delle obbligazioni che deducono un non facere. Esso come tale è l'oggetto della prestazione, la quale ha a propria volta ad oggetto la peculiare utilità ritraibile in relazione al comportamento di semplice astensione del debitore (ad esempio: in una obbligazione consistente nel non costruire ulteriormente su un fondo, la possibilità da parte del creditore di non essere disturbato dalla vista e dalla vicinanza di una edificazione).

Note

nota1

La prestazione può a propria volta essere intesa in senso oggettivo o soggettivo, a seconda che si consideri il comportamento che il debitore è tenuto a porre in essere nei confronti del debitore o la situazione che il rapporto obbligatorio è volto a realizzare: v. Bianca, Diritto civile, vol. IV, Milano, 1998, pp. 68 e ss.. La distinzione non pare tuttavia possedere specifica rilevanza pratica.
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