E.A.3 - Sedi atipiche


Massima

1° pubbl. 9/04
Gli artt. 2328 e 2463 cod. civ., in relazione anche al disposto degli artt. 46 cod. civ. e 91 legge fallimentare, impongono l’indicazione, nell’atto costitutivo, della sede della società, senza consentire in alcun modo che possa indicarsi anche un diverso tipo di sede principale (“amministrativa”, “operativa” e simili) per cui la previsione di sedi non secondarie diverse da quella c.d. legale, in quanto suscettibile tra l’altro di ingenerare incertezze e confusione per i terzi, non è legittima e quindi non è iscrivibile nel registro imprese.

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