Donazione, vendita, disposizione dei diritti di successione (accettazione tacita)



A mente dell'art. 477 cod.civ. la donazione, la vendita o la cessione dei diritti successori comunque operata dal chiamato all'eredità a vantaggio di chiunque (altri soggetti parimenti chiamati, estranei al fenomeno successorio), importa accettazione. Si tratta di condotte legalmente tipizzate, la cui consistenza è quella dell'atto giuridico non negoziale, da ricondurre alla figura più generale dell' accettazione tacita d'eredità (art.476 cod.civ. ) nota1.

Si pensi al caso in cui Tizio, nella propria qualità di delato, alieni un bene facente parte del compendio ereditario, pur non volendo accettare l'eredità (in quanto gravata da passività di consistenza non accertata). In ogni caso la legge riconnette alle precitate condotte l'univoca valenza di accettazione dell'eredità, senza che vi sia possibilità alcuna di far valere un differente intento nota2 . Risulta semplicemente indispensabile la consapevolezza da parte del chiamato di essere tale, vale a dire dell'esistenza di una delazione ereditaria a proprio favore. La necessità di un siffatto requisito è d'altronde assolutamente coerente con la citata natura giuridica del fenomeno in esame: essa richiede comunque la coscienza e volontà della condotta e dei presupposti che valgono a qualificarla in chiave di accettazione tacita nota3.

Note

nota1

In questo senso la dottrina prevalente: Cicu, Il testamento, Milano, 1951, p.159; Ferri, Successioni in generale (Artt.512-535), in Comm.cod.civ., dir. da Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1968, p.261; Branca, Istituzioni di diritto privato, Bologna, 1958, p.274. La divergente opinione minoritaria qualifica questa ipotesi come una forma di acquisto ex lege dell'eredità (che prescinde dall'accettazione) (Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, vol.VI, Milano, 1962, p.374) oppure come un'accettazione presunta, senza che si dia possibilità di prova contraria (Giannattasio, Delle successioni: delle successioni testamentarie (Artt..587-712), in Comm.cod.civ., libro II, t.3, Torino, 1980, p.118. top1

nota2

La norma contempla qualsiasi atto di trasferimento di diritti derivanti dalla successione. Tali atti rivestiranno i requisiti di forma prescritti dalla legge. E' stato comunque osservato (Ferri, op.cit., p.268; Prestipino, Delle successioni in generale (Artt.456-535), in Comm. teorico-pratico al cod.civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1981, p.219) che la mancanza di detti requisiti formali (anche nel caso siano prescritti a pena di nullità) non vale ad eliminare la concludenza del contegno ai fini dell'accettazione tacita. Analogamente l'eventuale apposizione di una condizione o di un termine a tali negozi non elimina la concludenza del contegno ai fini della tacita accettazione (Giampiccolo, Note sul comportamento concludente, in Riv.trim.di dir. e proc.civ., 1961, p.798).
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nota3

Si rinviene una accettazione tacita anche qualora venga posta in essere una promessa di cessione dei beni ereditari o, meglio, un contratto preliminare di cessione. Ciò sia in considerazione della possibilità di applicare l'art.2932 cod.civ., sia della consapevolezza della delazione e della volontà di privarsi di una parte dei beni ereditari in capo al disponente (Giannattasio, op.cit. , p.120).
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Bibliografia

  • BRANCA, Istituzioni di diritto privato, Bologna, 1958
  • CICU, Testamento, Milano, 1951
  • GIAMPICCOLO, Note sul comportamento concludente, Riv.trim.dir. e proc.civ., 1961
  • GIANNATTASIO, Delle successioni, successioni testamentarie, Torino, Comm.cod.civ., II, 1978
  • PRESTIPINO, Delle successioni in generale, Novara-Roma, Comm.cod.civ., dir. da De Martino, 1981

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