Domicilio



La nozione di domicilio nota1 è imperniata sull'aspetto economico e patrimoniale.

Viene infatti denominato domicilio il luogo ove la persona fisica ha fissato la sede principale dei propri affari ed interessi (art. 43 cod.civ.).

In questo senso il concetto di "domicilio", che pure evidenzia un rapporto fra una persona ed un luogo, risulta maggiormente slegato dalla permanenza, intesa come presenza fisica continuata della persona rispetto a quanto si ha modo di riscontrare relativamente ai concetti di residenza e di dimora nota2.

Mentre queste ultime nozioni corrispondono a situazioni di fatto sufficientemente connotate, la determinazione del domicilio implica una valutazione che concerne aspetti di carattere economico. Per tali motivi il domicilio non richiede la presenza della persona nel luogo considerato: si pensi ad un soggetto che risieda in Nuova Zelanda ma che abbia a Milano (dunque luogo del domicilio) i propri interessi di natura economica.

Naturalmente il fatto che il domicilio corrisponda al luogo degli interessi economici della persona, non esclude, anzi in una qualche misura implica, la presenza fisica di quella persona, pur senza essere connotato da una stringente relazione, intesa come presenza del soggetto nel luogo.

L'indipendenza della localizzazione del domicilio rispetto al luogo della residenza non fa venir meno il fatto che, quando una persona fisica avente domicilio e residenza coincidentinota3 trasferisce la residenza, si considera (per i terzi di buona fede) trasferito anche il suo domicilio. Ciò, ovviamente, qualora nell'atto di denuncia del trasferimento di residenza non vi sia diversa elezione quanto al domicilio (art. 44 , II comma, cod.civ.).

In genere il domicilio viene liberamente fissato dal soggetto in conformità ai propri interessi. La legge prevede criteri di domiciliazione sussidiari per determinati soggetti privi di autonomia, quali i minori di età e gli interdetti.

Ai sensi dell'art. 45 cod.civ., il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o quello del tutore. Se i genitori sono separati o il loro matrimonio è stato annullato o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili o comunque non hanno la stessa residenza, il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive nota4.

Il problema della determinazione del domicilio del minore si pone quando i genitori non hanno fissato la residenza familiare e il minore vive con parenti o terzi nota5.In tal caso pare che, nell'impossibilità di applicare l'art. 45 cod.civ. relativamente alla domiciliazione legale, possa ritrarsi un principio valido nella regola generale di cui all'art.43 cod.civ., pur adattata alle peculiarità di un soggetto minore d'età. Il luogo degli affari ed interessi può essere immaginificamente definito come il "domicilio dei giocattoli".La cosa diviene rilevante con riferimento all'individuazione dell'Autorità Giudiziaria presso la quale introdurre un ricorso nell'interesse dell'incapace.

Occorre rilevare l'inevitabile sussistenza di dubbi in casi specifici: si pensi alla competenza nel caso di promuovimento del procedimento di decadenza della responsabilità genitoriale. Qualora dovesse farsi applicazione della regola non scritta in base alla quale è competente l'autorità giudiziaria del luogo ove ha la residenza nota6 il soggetto nel cui interesse è richiesto il provvedimento, nel caso in cui il minore avesse residenza diversa da quella del genitore, il ricorso andrebbe introdotto nel luogo ove risiede il primo e non il secondo. La potestà consiste infatti di poteri conferiti al soggetto dalla legge per la cura di un interesse altrui (Cass. Civ. Sez. I, 167/75).

Note

nota1

Si confrontino p.es. Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.125; Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.91; Forchielli, Domicilio, residenza e dimora (dir. priv.), in Enc. dir., p.842; Bianca, Diritto civile, vol. I, Milano, 1990, p.238; Tedeschi, Domicilio, residenza, dimora, in N.mo Dig. it., p.189.
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nota2

Analogo concetto di domicilio, legato alla permanenza di una persona ad un dato luogo, ma più specificatamente come sfera di intimità domestica tutelata da eventuali violazioni abusive da parte della pubblica Autorità, può essere rinvenuto nell'art. 14 Cost..
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nota3

Solitamente allo scopo di accertare dove sia il domicilio, a meno che la persona non abbia espressamente dichiarato il luogo da considerare tale, ci si basa su elementi presuntivi. Si finisce così spesso nel far coincidere il domicilio con la residenza stessa. Sarà allora onere del soggetto interessato, in caso di suo eventuale trasferimento, portare a conoscenza dei terzi, con mezzi idonei, la nuova ubicazione del luogo dei propri interessi. In tema di trasferimento del domicilio si vedano, tra gli altri, Montuschi, Del domicilio e della residenza, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1970, pp.31 e ss.; Esu, Il domicilio, la residenza e la dimora, in Tratt. dir. priv., diretto da Rescigno, Torino, 1982, pp.386 e ss..
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nota4

Cfr, Salvo, La famiglia anagrafica, in Stato civile italiano, 1975, p.271.
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nota5

Al contrario, se il genitore che esercita la potestà ha fissato la propria residenza, il minore, anche se sistemato momentaneamente presso terzi, continuerà ad avere il domicilio presso il genitore stesso. V. Dogliotti-Figone, in Comm. cod. civ., diretto da Cendon, Torino, vol. I, 1997, p.214.
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nota6

Il criterio del domicilio è alternativo con quello della residenza o della dimora abituale, ma in via sussidiaria e con riferimento al tipo di interesse (patrimoniale o meno) sottostante all'atto. Cfr. Santarcangelo, La volontaria giurisdizione nell'attività negoziale, vol. I, Milano, 1986, pp.84 e ss..
Criterio ulteriormente residuale viene considerato quello del luogo di residenza dell'istante (quando il soggetto nel cui interesse il provvedimento è richiesto è domiciliato e residente all'estero o il luogo non si conosce).
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Bibliografia

  • DOGLIOTTI E FIGONE, Torino, Comm.cod.civ. diretto da Cendon, I, 1997
  • ESU, Il domicilio, la residenza e la dimora, Torino, Tratt.dir.priv. diretto da Rescigno, 1982
  • FORCHIELLI, Domicilio, residenza e dimora (dir.priv.), Enc. Dir., XIII
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • MONTUSCHI, Del domicilio e della residenza, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1970
  • SALVO, La famiglia anagrafica, Stato civile italiano, 1975
  • SANTARCANGELO, La volontaria giurisdizione nell'attività negoziale , Milano, 1985
  • TEDESCHI, Domicilio, residenza, dimora, N.sso Dig.it., VI, 1967

Prassi collegate

  • Quesito n. 476-2012/C, Competenza territoriale del giudice in caso di interdizione

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