Cass. Civ., Sez. III, n. 4241/2003. Per la configurabilità dell'art. 1341, comma 2, del Cc non è sufficiente la predisposizione dell'intero contratto da parte di uno dei due contaenti

Per potersi configurare l'ipotesi contemplata dall'articolo 1341, comma 2, del Codice Civile, in tema di condizioni generali di contratto, non è sufficiente che uno dei contraenti abbia predisposto l'intero contratto al quale l'altra parte abbia prestato adesione , ma occorre che lo schema negoziale sia precostituito e le condizioni generali siano determinate, mediante appositi strumenti (moduli o formulari), in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti. (Nella specie la Suprema corte, in applicazione del riferito principio, ha affermato che non è sufficiente, perché possa invocarsi l'inefficacia delle clausole vessatorie non espressamente sottoscritte, che il contratto sia stato predisposto dall'altra parte, occorrendo, altresì, il concorso delle altre riferite circostanze, nella specie mai dedotte dal ricorrente)

Commento

Confermato l'orientamento secondo il quale l'applicabilità della specifica normativa di cui all'art.1341, 1342 cod.civ. richiede non soltanto la predisposizione unilaterale del contratto da parte di uno solo dei contraenti, ma anche la precostituzione dello schema negoziale mercé moduli o formulari idonei a dar vita ad una serie indefinita di rapporti.

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