Diritti successori del coniuge separato



Prescrive l'art.585 cod.civ. (simmetricamente a quanto prevede il I comma dell'art.548 cod.civ. in tema di riserva in favore del coniuge separato) che il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato gode degli stessi diritti successori del coniuge non separato nota1. Nell'ipotesi contraria, nella quale cioè la separazione sia stata addebitata con pronunzia passata in giudicato al coniuge superstite, costui è ammesso a fruire dell'assegno vitalizio di cui al II comma dell'art.548 cod.civ. (norma dettata, come detto, in materia di successione necessaria).

La disposizione in commento è il frutto della novella del 1975 nota2: il testo originario dell'art.585 cod.civ. infatti prevedeva l'esclusione assoluta dalla successione legittima (anche nell'eventuale veste di legittimario) del coniuge al quale fosse stata attribuita la colpa della separazione personale. L'attribuzione al coniuge dei diritti di cui all'art.548 cod.civ. è tuttavia subordinata al fatto di godere di assegno alimentare al tempo dell'apertura della successione; l'entità dell'assegno non può inoltre essere superiore a quella della prestazione alimentare goduta.

Per il resto il modo di disporre del I comma dell'art.585 cod.civ. (come del resto il tenore dell'art.548 cod.civ. ) è stato censurato dal punto di vista della inessenzialità tecnica. Non sarebbe infatti rilevante la prescrizione dell'attribuzione al coniuge separato senza addebito degli stessi diritti attribuiti al coniuge separato. Ciò infatti dipende dall'identico titolo della vocazione legittima, rilievo assorbente che destituisce di ogni rilevanza pratica la positiva prescrizione delle norme nota3. Per un concreto riflesso di siffatta osservazione, cfr. Cass.Civ. Sez.I, 6098/82 , con la quale è stato escluso che il coniuge che intende far valere i propri diritti successori debba dar conto dell'insussistenza dello stato di separazione al medesimo addebitabile. In realtà il senso della norma si può reputare quello di porre in risalto soluzione adottata in antitesi rispetto alla previgente disciplina legale.

Quanto alla divergente situazione successoria tra coniuge separato e coniuge al quale sia stata addebitata la separazione, è stata reputata manifestamente infondata la questione di pretesa illegittimità costituzionale alla stregua degli artt. 3 e 29 Cost. della normativa in considerazione sotto il profilo della più grave incidenza economica del trattamento di esclusione dei diritti successori (Cass. Civ. Sez.I, 7156/83 ).

nota1

Note

nota1

Nel tempo antecedente la riforma del 1975, la vocazione legittima alla successione veniva ricavata soltanto implicitamente: in positivo disponendosi l'esclusione da essa del coniuge al quale fosse stata attribuita la colpa della separazione Mirone, I diritti successori del coniuge, Napoli, 1984, p. 223.
top1

nota

nota2

La riforma introdotta dalla Legge 151/75 ha in ogni caso ribadito l'impostazione in base alla quale la condizione del coniuge superstite al quale sia stata giudizialmente imputata la responsabilità della separazione si differenzia rispetto a quella del coniuge separato per altra causa.
top2

nota3

Mengoni, Successioni per causa di morte. Successione legittima, inTratt.dir.civ.comm., diretto da Cicu-Messineo, Milano, 2000, p.138.
top3

Bibliografia

  • MENGONI, Successione legittima, Milano, Tratt.dir.civ. e comm.diretto da Cicu-Messineo, 2000
  • MIRONE, I diritti successori del coniuge, Napoli, 1983

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Diritti successori del coniuge separato"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti